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Ospedale responsabile per intervento eseguito in ritardo (Cass. Civ., sez. III, sent 19/01/16 n° 768)

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01/02/2016

 

Va affermata la responsabilità dell’Ospedale per “intervento tardivo”, laddove un intervento tempestivo avrebbe garantito maggiori probabilità di pervenire ad una guarigione.

Il c.t.u. aveva affermato che, «pur evidenziando l’impossibilità di accertare con esattezza le probabilità di guariugione ove l’intervento chirurgico fosse stato tempestivo», aveva altresì rimarcato che, in caso di intervento entro le 24 h. dal c.d. punto zero, «la probabilità di permanenza di “sequele invalidanti si attestava su una percentuale del 30%>>, così arguendo, sulla scorta della percentuale residua del 70%, che, in caso di tempestivo intervento, sussisteva una «elevata probabilità di pervenire ad una guarigione totale, del tutto esente da postumi».

La sentenza fa corretta applicazione del principio per cui nell’ambito civile il nesso di causa va accertato secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”.

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AUTORE - Studio Legale Albini