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Responsabilità medica: chirurgo ha l’onere di allegare le linee guida osservate (Cass. pen., Sez. IV, sentenza n° 40708/15)

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04/12/2015

 

L’art. 3 del D.L. 13.09.12 n. 158 convertito in L. 08.11.2012 n. 189 esclude la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria quando egli, nello svolgimento della propria attività medica, si sia attenuto a «linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica».

La sentenza in commento, proseguendo nell’opera di interpretazione della norma, ha ulteriormente precisato come il medico che assuma di aver conformato la propria condotta ai protocolli medici ufficiali non può limitarsi alla mera enunciazione di un assunto, ma deve allegare le linee guida alle quali egli afferma di essersi conformato, dovendo il giudice valutare la loro conformità alle regole della miglior scienza medica e, successivamente, utilizzare le medesime come parametro per la valutazione della colpa del medico.

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AUTORE - Studio Legale Albini