Responsabilità medica: la legge Balduzzi non ha efficacia retroattiva (Tribunale, Udine, sez. I civile, sentenza 03/11/15 n° 1429)
24/11/2015
Non ha efficacia retroattiva la norma, introdotta dalla cd. “legge Balduzzi”, in virtù della quale, il calcolo della liquidazione del danno da colpa medica va computato secondo i criteri previsti per il danno da circolazione stradale, qualora le conseguenze dannose del fatto lesivo si siano prodotte ed esaurite prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa.
Così ha disposto il Tribunale di Udine nella sentenza 3 novermbre 2015, n. 1429.
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