Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro

Cos’è ?

 

Con infortunio sul lavoro s’intende un evento traumatico che si verifica sul posto di lavoro (e/o nel tragitto per recarvisi, c.d. infortunio in itinere) che comporta una forzata assenza dal lavoro per più di 3 giorni. La disciplina normativa dell’infortunio sul lavoro è costituita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Denuncia dell’infortunio sul lavoro

 

In caso d’infortunio sul lavoro, il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro che, in caso di necessità dovrà inviare il lavoratore al Pronto Soccorso il quale redigerà il primo certificato di malattia che dovrà essere  consegnato al datore.

E’ bene specificare il più possibile le modalità dell’infortunio, o meglio il rischio che ha generato l’infortunio (ad esempio: in caso di caduta specificare se il pavimento era sconnesso o bagnato). Se la diagnosi è superiore a 3 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni, in modo da attivare la procedura, che prevede la visita medica del lavoratore presso l’INAIL.

 

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

 

Il datore di lavoro copre il lavoratore infortunato per i primi 4 giorni con le seguenti modalità:

  • Il primo giorno il datore corrisponde la retribuzione giornaliera al 100%;
  • Dal 2° al 4° giorno paga il 60% della retribuzione giornaliera.
  • Dal 5° giorno in poi subentra l’INAIL che corrisponderà:

– Il 60% della retribuzione fino al 90 giorno
– Il 75% della retribuzione dal 91°giorno.

Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro: indennizzo INAIL e danno differenziale

 

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro prevede l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e, dunque, dal risarcimento del danno subito dal lavoratore, mentre il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 prevede poi l’erogazione di un indennizzo per i casi di infortunio dai quali residui un danno biologico, precisamente:

  • un indennizzo in capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15%;
  • una rendita per i casi di grado pari o superiore al 16%.

Tuttavia, secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, al lavoratore infortunato è riconosciuta la facoltà di indirizzare direttamente al proprio datore di lavoro la richiesta di risarcimento di un danno subito e coperto dall’assicurazione, allorquando l’infortunio sia derivato dalla commissione di un fatto che costituisce reato da parte del datore di lavoro o di suoi incaricati o dipendenti.

 

1. Cos’è il danno differenziale

 

Il danno c.d. differenziale è quella parte di risarcimento del danno biologico che non è ricompreso nell‘indennizzo INAIL. Infatti, l’erogazione dell’INDENNIZZO previsto in caso d’infortunio sul lavoro a carico dell’INAIL, NON copre ogni pregiudizio che il danneggiato ha subito a tale titolo. Ciò perchè l’INAIL svolgendo una mera funzione di solidarietà sociale garantisce unicamente un sostegno sociale all’infortunato, ovvero una INDENNITA’ e NON l’integrale RISARCIMENTO DEL DANNO. La giurisprudenza pacifica riconosce, invece, il diritto del lavoratore infortunato ad ottenere l’integrale risarcimento del danno patito, ovvero, il diritto a chiedere al proprio DATORE DI LAVORO il risarcimento della parte di danno non coperta dall’INAIL , cd. DIFFERENZIALE  (perché appunto copre la differenza fra quanto liquidato dall’INAIL e la somma invece spettante secondo il modello della responsabilità civile) ogniqualvolta l’infortunio sia derivato dalla commissione di un fatto che costituisce reato da parte del datore di lavoro o di suoi incaricati o dipendenti.

I giudici hanno preso a riferimento il principio più volte sancito dalla Corte Costituzionale secondo cui la tutela del risarcimento alla salute deve essere integrale e non limitabile, per giungere appunto all’ammissibilità del risarcimento del danno differenziale. Infatti, se si negasse tale ammissibilità, si giungerebbe ad un risultato assurdo e costituzionalmente illegittimo poiché si finirebbe per limitare in maniera ingiustificata il ristoro integrale del danno alla salute subita dal lavoratore.

 

2. Come si calcola il danno differenziale ?

 

Il danno differenziale va calcolato procedendo alla determinazione del danno secondo i criteri civilistici, per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAILl (il valore della rendita INAIL andrà capitalizzato secondo le tabelle ministeriali redatte a tal scopo), riconoscendo in favore del lavoratore l’eventuale differenza.

Qualora si aderisca alla tesi maggioritaria, al danno non patrimoniale liquidato con metodi civilistici dovrà sottrarsi solo quella posta della “rendita” INAIL corrisposta a titolo d’indennizzo per il c.d. “danno biologico” (da invalidità permanente), escludendosi la posta di rendita riconosciuta a titolo d’indennizzo del c.d. “danno patrimoniale” (per la perdita di capacità lavorativa generica). Questo consente risarcimenti spesso molto maggiori. Si deve poi tenere conto che vi sono voci di danno (danno morale, esistenziale e danno biologico “temporaneo”: c.d. “danno differenziale qualitativo”) che sono estranee alla copertura assicurativa.

 

3. Cosa fare in caso d’infortunio sul lavoro ?

 

Sarà fondamentale per il lavoratore agire nei confronti del proprio datore di lavoro anche per tali voci di danno che dovranno essere chieste a titolo di risarcimento differenziale. II datore di lavoro è generalmente assicurato per tali fattispecie di danni a lui imputabili.

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