Diritto sanitario

DIRITTO SANITARIO

E RESPONSABILITÀ MEDICA

Avvocati & Medici-Legali

Ti garantiscono assistenza medico/legale in caso di danni da errore medico:

dall’individuazione delle responsabilità

al risarcimento del danno.

L’Avvocato Marcello Albini si occupa personalmente della gestione del contenzioso in materia di diritto sanitario e risarcimento danni da responsabilità medica,  avendo maturato nel corso degli anni di attività professionale approfondita e specifica conoscenza nel campo giuridico del Diritto alla salute e dei casi di malpractice sanitaria.

 

 L’aggiornamento professionale continuo è garanzia di conoscenza dettagliata della normativa e della giurisprudenza in continua evoluzione in tale complessa materia, ovvero di un’assistenza professionalmente accreditata e qualificata (* attestati di partecipazione a convegni di aggiornamento professionale in materia di risarcimento danni da malasanità).

“E’ mia convinzione, che per gli alti valori e interessi coinvolti – alcuni personalissimi (diritto alla salute), altri super-individuali (quali l’efficiente organizzazione del sistema sanitario nazionale) – la materia della responsabilità medica vada affrontata con estrema professionalità, competenza e scrupolo, perseguendo l’errore e la negligenza medica ma evitando una cieca incriminazione a priori della classe medica. Ciò al fine di prevenire altri errori ma anche di migliorare il sistema sanitario, senza far si che i medici – sentendosi oggetto di possibili future accuse ingiuste – ricorrano alla c.d. medicina difensiva per prevenire tale possibile scenario. Vanno evitate, infatti, azioni temerarie, ovvero che prescindono da uno scrupoloso e imparziale accertamento di profili di colpevolezza. Intraprendere azioni legali non fondate contro il medico senza la dovuta (coscienza e) conoscenza  della complessità della materia  comporterebbe, infatti, come conseguenza insieme a una ingiusta incriminazione della classe medica un danno a tutta la collettività.”   Avv. Marcello Albini (intervista rilasciata a Panorama Sanità, 08.01.2012)

Valori & Missione

Da 20 anni sono a fianco di chi è vittima di un errore medico-sanitario o dei parenti di vittime di malpractice.

 

L’essere figlio di medici ha fatto si che sviluppassi una naturale “sensibilità” e “predisposizione” vero la materia della responsabilità medica ed una profonda “etica” del “diritto alla salute” che mi hanno portato nel tempo a dedicarmi nella professione legale alla tutela delle persone vittime di episodi di c.d. “malasanità“, ovvero di “errore medico”.

 

“Appartengo ad una famiglia di medici da lunga generazione e questo mi ha portato, da un lato, a nutrire profondo rispetto e un grande interesse per la professione medica, quale professione che svolge il nobile e difficile ruolo – non scevro di grandi responsabilità, morali e giuridiche – di tendere alla tutela del “bene supremo” della salute, dall’altro a riservare privilegiata considerazione per tutti i casi di danni alla salute cagionati per negligenze, imprudenze ed imperizie proprie dei medici, ovvero di coloro che tale “bene supremo” erano tenuti a preservare e nelle cui mani i pazienti avevano riposto le proprie speranze di guarigione”

Avv. Marcello Albini

 

 

§

Chi ha subito un errore medico ha bisogno di chiarezza, presenza e di un’assistenza solida.

Quando un evento medico si trasforma in una ferita profonda, bisogna ascoltare la persona danneggiata con rispetto della sua sofferenza, informare con chiarezza e agire con rigore tecnico.

 

“L’avvocato Albini ci ha affiancati per una complessa questione sanitaria e assicurativa. La sua competenza, chiarezza, professionalità, affidabilità e umanità sono state impeccabili durante l’intero percorso.” *****
(Adelmo Mazzini, cliente settore sanitario, Bologna)

 

Dietro ogni errore medico c’è una storia personale.

Nella mia attività in ambito sanitario non curo solo l’aspetto giuridico: accompagno la persona in un momento di grande fragilità, con una gestione precisa ma umana del caso.

 

“Mi sono rivolto all’avv. Albini per un caso di notevole importanza personale e ho trovato cortesia, disponibilità e concretezza dei risultati. Molto soddisfatto dell’assistenza legale ricevuta, sia in termini di tempistiche che di risultati raggiunti.”*****
(Riccardo De Grandis, cliente settore sanitario, Bologna)

 

La fiducia nasce dalla chiarezza.

Spiegare con semplicità e chiarezza, condividere le scelte, agire con etica: è così che assisto le persone vittima di malasanità o i loro parenti e capiscono di avere al proprio fianco non solo un legale, ma un alleato.

 

“Un professionista di grande competenza ed etica. Chiaro nell’esporre e umano nel trattare le questioni più delicate.”*****
(Karim Mazzini, cliente settore sanitario, Bologna)

§

 

 

Grazie al partner FiDeAL (1° provider italiano di soluzioni di “finanziamento del contenzioso“) viene data una opportunità per rimuovere gli ostacoli anche economici alla tutela giudiziaria dei diritti del soggetto danneggiato da un caso di “malpractice sanitaria”, ovvero:

  • azzerare i costi ( legali, amministrativi, peritali ) associati al contenzioso (che vengono trasferiti in capo al finanziatore);
  • trasferire in capo al finanziatore anche il rischio del giudizio, ovvero il rischio del pagamento delle spese di soccombenza in caso d”insuccesso dell’azione legale (spese legali dell’Azienda Ospedaliera);

 

Il  Finanziatore valuterà se investire nella disputa del danneggiato, assumendosi tutti o parte dei costi e tutto o parte del rischio del giudizio, in cambio di un compenso che sarà pagato dal danneggiato solo in caso di successo della causa.

Diversamente, in caso di insuccesso, nulla sarà dovuto al finanziatore.

Codice Etico nella scelta dei Casi da Assistere

La maggiore consapevolezza acquisita in tempi recenti dalla collettività del proprio Diritto alla salute, unitamente alla grande importanza sociale della materia, ha portato negli ultimi decenni ad una crescita esponenziale del contenzioso contro medici e Ospedali.

Nessuno è più disposto come nel passato a tollerare i cosiddetti casi di “malasanità” e cerca di ottenere il giusto risarcimento dei danni patiti – personalmente o dai propri cari – in caso di “errore medico“.

A fronte di ciò, si è manifestato nel tempo anche un progressivo aumento esponenziale delle domande risarcitorie, la cui fondatezza spesso è opinabile, che ha portato a una crisi della classe medica e a fenomeni deleteri come quello della c.d. “medicina difensiva”, con i medici che prescrivono tutta una serie di esami soventemente inutili al solo scopo di mettersi al riparo da successive possibili accuse di negligenza (con conseguente esponenziale aumento dei costi a carico del servizio sanitario nazionale).

Dall’altro lato, i medici tendono oggi ad evitare trattamenti complessi ma utili per la salute del paziente per il rischio di essere chiamati a rispondere in Tribunale un domani in caso di esito infausto degli stessi.

Infine, stiamo assistendo all’abbandono delle specializzazioni più a rischio (come la chirurgia).

 

Al fine di evitare azioni infondate abbiamo predisposto una

 

procedura 

per i casi di “malasanità”.

 

Riteniamo, infatti che solo un’attenta ed obiettiva attività di “screening” e consulenza medico-legalepreliminare” possa mettere il paziente che si ritiene danneggiato nelle condizione di non instaurare cause infondate ed ottenere, in un futuro contenzioso (stragiudiziale e/o giudiziale che sia), il giusto risarcimento dei danni patiti.

Diritto sanitario:

le casistiche più frequenti trattate

 

 

Il risarcimento danni da responsabilità medica può derivare da molteplici situazioni, tra le quali le più frequentemente trattate dallo studio sono quelle di:

 

  • errata e/o ritardata diagnosi;
  • mancanza di diligenza e/o prudenza e/o perizia nell’intervento;
  • precoci dimissioni del paziente quando il quadro non è ancora stabilizzato;
    carente assistenza post-operatoria;
  • infezioni ospedaliere;
  •  carenze organizzative e/o strutturali della struttura ospedaliera;
  • omesso “consenso informato” all’operazione.

 

Le specializzazioni per le quali vi è un maggior rischio clinico di complicanze risultano essere:

 

  • ginecologia e ostetricia;
  • ortopedia;
  • chirurgia.

La responsabilità medica: principi ispiratori della materia

I pilastri fondamentali della responsabilità medica, successivamente all’entrata in vigore della Legga Gelli, sono:

 

1) Il rapporto paziente –  struttura sanitaria  è di tipo contrattuale (e comprende tanto la prestazione sanitaria in senso stretto, quanto le prestazioni alberghiere, la messa a disposizione del personale medico e paramedico, medicinali e attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, c.d. contratto di spedalità). Ciò significa che la struttura ospedaliera risponde a titolo di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze favorevoli per il paziente in tema di termine di prescrizione (decennale) ed onere della prova a suo carico.

 

La struttura che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale dell’opera di medici eventualmente anche scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.

 

2) parimenti contrattuale è il rapporto pazientemedico libero professionista (in questo caso il medico agisce nell’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente).

 

La natura “contrattuale” della responsabilità garantisce anche in tale tipo di rapporto i vantaggi per chi si ritiene danneggiato di cui si è detto, quali un termine di prescrizione del proprio diritto più lungo (10 anni, anziché i 5 della responsabilità extra-contrattuale) ed un onere della prova più favorevole, ovvero una c.d. “presunzione di colpevolezza” per gli interventi c.d. di “routine” (quelli non presentino “particolari difficoltà”).

risarcimento danni da malasanità - studio legale albini bologna

Infatti, nell’ambito dell’azione di responsabilità contrattuale, il paziente (creditore della prestazione sanitaria) dovrà provare la conclusione del contratto e dedurre l’inadempimento ascrivibile al medico e il mancato miglioramento e/o il peggioramento (se l’intervento era c.d. di “routine”), nonché il nesso di causa tra l’inadempimento e il peggioramento (e/o mancato miglioramento) del proprio stato di salute.

Incombe alla struttura sanitaria e/o al medico libero professionista provare che inadempimento non v’è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno.

Per gli interventi particolarmente complessi, al contrario opererà la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 cod.civ., ovvero, in caso di danno cagionato da “imperizia” del medico, quest’ultimo non risponderà  per l'”imperizia lieve“, mentre continuerà a rispondere per la “negligenza” e “l‘imprudenza” di carattere c.d. lieve.

 

3) la responsabilità del medico che operi all’interno delle strutture pubbliche o private e/o in rapporto convenzionale con il SSN è, invece, di tipo extracontrattuale o da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

 

4) il metro di giudizio dell’inadempimento della prestazione medica è dato dalla diligenza professionale qualificata del debitore e dopo l’entrata in vigore della Legge n. 27/2017 (c.d. Legge Gelli), dal rispetto o meno delle “Linee Guida del Ministero della Salute”, non dal conseguimento del risultato.

 

Tuttavia la recente giurisprudenza considera l’effettuazione di alcuni interventi specifici, come ad esempio alcuni interventi di “chirurgia estetica” e/o “odontoiatria” come prestazioni in cui il medico ha un vero e proprio “obbligo di risultato”; in questi casi lo scopo stesso del contratto consiste appunto nel raggiungimento del risultato e, pertanto, per tali interventi l’obbligazione del medico è di risultato e non può ritenersi adempiuta se la sua attività, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto (Cassazione Civile n. 9617/199, ha riconosciuto come obbligazione di risultato e non di mezzi quella di un medico che aveva proposto e praticato un intervento di incollaggio delle tube a una paziente quale metodo anticoncezionale sicuro al 100%).

 

5) il nesso di causalità tra inadempimento e danno deve essere valutato alla stregua del criterio, necessariamente probabilistico, del “più probabile che non“.

 

Puoi leggere le nostre informative qui:

Come ottenere un risarcimento

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Il Consenso Informato

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Le Infezioni Ospedaliere

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Casi Trattati

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1. Sapere se ci sono i presupposti della “colpa medica” e per richiedere il
risarcimento dei danni

2. Conoscere la procedura per richiedere il risarcimento

3. Disporre di un completo supporto medico-legale

Dicono di noi i nostri clienti

  • Mi sono rivolto all'avv. Albini per un caso di notevole importanza personale e ho trovato cortesia, disponibilità e concretezza dei risultati. Molto soddisfatto dell'assistenza legale ricevuta, sia in termini di tempistiche che di risultati raggiunti.

    Riccardo De Grandis Avatar Riccardo D.

    È stato di grande aiuto. Sono soddisfatto e lo consiglio. Grazie

    Stefano Tagliavini Avatar Stefano T.

    L'avv. Camodeca mi ha seguito per 4 anni durante l'iter di una seprazione resa complicata dalla mia ex compagna. È stata una persona molto competente, capace di prendere le decisioni migliori nel mio interesse e con grande scrupolosità rispetto alle possibili conseguenze di ogni linea di azione che proponevo

    Simone Ambrogio Avatar Simone A.
  • Serieta', competenza e professionalità, hanno contraddistinto il lavoro svolto durante il periodo che sono stata seguita dall'avvocato..Lo consiglio

    Angela Cuccuru Avatar Angela C.

    Impeccabile nella comunicazione e nella disponibilità, ineccepibile nella forma e negli obiettivi condivisi. Un vero professionista in un mondo popolato da molti mediocri. Grazie di tutto.

    massimo canella Avatar massimo c.

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    MaryJane Kilpin Avatar MaryJane K.
  • Professionalita', esperienza e consigli che aiutano ad approfondire i casi con particolare attenzione al cliente.

    Alberto Varignana Avatar Alberto V.

    Ottima esperienza con Avvocato Albini. Competente e puntuale.

    riccardo sciuto Avatar riccardo s.

    Professionalmente ed eticamente impeccabile nelle sue consulenze. Professionista di cui mi fido e che consiglio.

    Psicoterapeuta Messieri Avatar Psicoterapeuta M.
  • Ho usufruito del servizio preliminare di consulenza online dello Studio. Mi hanno risposto con grande celerità fornendomi un chiaro quadro giuridico della situazione e consigliandomi le azioni da intraprendere che meglio si confacevano alla mia problematica.

    Giuseppe Marchiggiano Avatar Giuseppe M.

    Un professionista di grande competenza ed etica. Chiaro nell'esporre e umano nel trattare le questioni più delicate.

    Karin Mazzini Avatar Karin M.

    Ok

    Walter Wang King Avatar Walter W.

 **Attestati di partecipazione a convegni di aggiornamento professionale in materia di Diritto Sanitario

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