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Covid e Polizze Infortuni: il Tribunale di Torino riconosce l’indennizzo di polizza.

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Il Covid-19 ha avuto riflessi anche nell’ambito del mondo delle assicurazioni private, ovvero delle “polizze infortuni” stipulate su base volontaria.

 

La legislazione di emergenza si era occupata del tema (Covid-19 – Polizza Infortuni) nell’ambito “pubblico” dell’assicurazione Inail contro gli “infortuni sul lavoro”.

 

Con l’art. 42 del decreto “Cura Italia” è stato, infatti, stabilito che i casi accertati d’infezioni da Covid-19 in occasione di lavoro, sono qualificabili come “infortuni” ai fini Inail.

 

Nulla il legislatore aveva disposto con riguardo all’ambito privato il quale, come prevedibile, è stato ed è tutt’oggi oggetto di contenziosi in Tribunale con due contrapposte tesi:

 

  • chi sostiene che l’infezione da Covid-19, essendo una malattia infettiva virale, non sia un evento di natura violenta e pertanto non possa qualificarsi come infortunio;
  • chi sostiene che l’infezione da Covid-19, in quanto evento violento, fortuito ed esterno, sia sussumibile nella definizione d’infortunio anche nell’ambito delle assicurazioni private.

 

Tale ultimo orientamento è stato oggetto di forte critiche da parte del mondo assicurativo già esaminate in nostro precedente articolo al riguardo.

 

In particolare, veniva evidenziato  come se si facesse rientrare nella tutela di polizza il contagio da Covid-19, si dovrebbe consequenzialmente ritenere tutelata in “polizza infortuni” qualsiasi malattia causata da una infezione virale, batterica o parassitaria (ad esempio le comuni forme influenzali, il morbillo, le polmoniti batteriche, la malaria… e via dicendo); mentre con riguardo all’art. 42 del decreto “Cura Italia” si argomenta che la norma, facendo esclusivo riferimento alle assicurazioni sociali, non possa essere per tale ragione estensibile alle assicurazioni private.

 

Si è venuto così a formare un indirizzo giurisprudenziale (che può dirsi prevalente) per il quale il contagio da Covid-19 non può qualificarsi come infortunio e trovare tutela indennitaria nelle polizze infortuni provate.

 

In questo senso, il Tribunale di Pescara (con ordinanza n. 690 del 15 giugno 20201) ha argomento come il Covid-19 sia da considerarsi una “malattia” (e non un “infortunio”) che si verifica senza un evento traumatico violento, ed esterno nel senso inteso ai termini di polizza (corrispondente alla concezione di “infortunio” comunemente intesa).

 

Tuttavia, si registra una sentenza del Tribunale di Torino (sentenza del 19 gennaio 2022) di segno opposto che apre alla tutela indennitaria del Covid-19 anche per le polizze infortuni private.

Il Tribunale di Torino evidenzia, in primo luogo, come nel contratto di riferimento non sono escluse le infezioni virali, così come quelle batteriche, mitotiche o parassitarie..e, pertanto, si possa concludere che l’infezione da Sars-Cov-2 soddisfa la definizione di infortunio contemplata nelle condizioni generali di polizza.

 

Il Tribunale di Torino ha così riconosciuto agli eredi dell’assicurato deceduto per Covid-19 l’indennizzo dovuto a termini di polizza per il decesso.

 

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AUTORE - Marcello Albini