La responsabilità civile medica: i pilastri della materia

Principi generali ispiratori della materia dopo la Riforma della Responsabilità Medica (c.d. Legge Gelli, n. 24/2017)

I pilastri fondamentali della responsabilità civile medica sono:

 

1) Il rapporto paziente –  struttura sanitaria  è di tipo contrattuale (e comprende tanto la prestazione sanitaria in senso stretto, quanto le prestazioni alberghiere, la messa a disposizione del personale medico e paramedico, medicinali e attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, c.d. contratto di spedalità). La struttura che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale dell’opera di medici eventualmente anche scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.

 

2) parimenti contrattuale è il rapporto pazientemedico libero professionista (in questo caso il medico agisce nell’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente).

La natura “contrattuale” della responsabilità civile medica garantisce diversi vantaggi per chi si ritiene danneggiato, quali un termine di prescrizione del proprio diritto più lungo (10 anni, anziché i 5 della responsabilità extra-contrattuale) ed un onere della prova più favorevole, ovvero una c.d. “presunzione di colpevolezza” per gli interventi c.d. di “routine” (quelli non presentino “particolari difficoltà”).

La responsabilità medica: principi ispiratori della materia

Infatti, nell’ambito dell’azione di responsabilità, il paziente (creditore della prestazione sanitaria) deve provare la conclusione del contratto e dedurre il mancato miglioramento e/o il peggioramento (se l’intervento era c.d. di “routine”), incombe alla struttura sanitaria e/o al medico libero professionista provare che inadempimento non v’è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno.

Per gli interventi particolarmente complessi, al contrario opererà la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 cod.civ., ovvero la Struttura Ospedaliera, in caso di danno cagionato da “imperizia” del medico in essa operante, non risponderà  per l’imperizia lieve, mentre continuerà a rispondere per la “negligenza” e “l’imprudenza” di carattere c.d. lieve del medico;

 

3) la responsabilità del medico che operi presso strutture pubbliche o private e/o in rapporto convenzionale con il SSN è invece di tipo extracontrattuale o da fatto illecito ai sensi dell’art. 20143 del codice civile ).

 

4) il metro di giudizio dell’inadempimento della prestazione medica è dato dalla diligenza professionale qualificata del debitore e non dal conseguimento del risultato; tuttavia la recente giurisprudenza considera l’effettuazione di alcuni interventi specifici, come ad esempio alcuni interventi di “chirurgia estetica” e/o “odontoiatria”, come prestazioni in cui il medico ha un vero e proprio “obbligo di risultato“; – in questi casi lo scopo stesso del contratto consiste appunto nel raggiungimento del risultato e, pertanto, per tali interventi l’obbligazione del medico (di risultato) “non può ritenersi adempiuta se la sua attività, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto (Cassazione Civile n. 9617/199, dove, ad esempio e’ stata riconosciuta come obbligazione di risultato e non di mezzi quella di un medico che aveva proposto e praticato un intervento di incollaggio delle tube a una paziente  – quale metodo anticoncezionale sicuro al 100% – che successivamente, però, era rimasta incinta).

 

5) il nesso di causalità tra inadempimento e danno deve essere valutato alla stregua del criterio, necessariamente probabilistico, del “più probabile che non”

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