Articoli

Assegno di divorzio negato alla moglie che abbandona il lavoro

  |   Diritto di Famiglia e delle Persone, Tutte le News

L’assegno di divorzio non spetta alla ex moglie che abbandona volontariamente l’occupazione lavorativa che le garantiva l'”autosufficienza economica“.

 

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione 6° Civile, la quale, con ordinanza n. 2659/2018, nel ribadire la funzione meramente “assistenziale” dell’assegno di divorzio, afferma il diritto all’assegno solo per l’ipotesi in cui il coniuge richiedente si trovi privo di adeguati mezzi al proprio sostentamento per causa allo stesso non imputabile, tale non potendo essere l’abbandono per propria libera scelta del proprio posto di lavoro.

 

Non basta, pertanto, uno “stato di bisogno” dell’ex coniuge per il riconoscimento dell’assegno di divorzio con onere a carico del coniuge economicamente più benestante, essendo al contempo necessario l’accertamento sia dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, sia dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

 

Nel caso di specie, le ulteriori circostanze della giovane età dell’ex  moglie richiedente (pertanto pienamente capace di trovarsi un’occupazione) e del mancato sacrifico da parte della stessa (durante la vita matrimoniale) delle proprie aspettative professionali (a vantaggio delle esigenze familiari e della creazione del patrimonio comune), sono stati elementi valutati dalla Corte per escludere il diritto all’assegno di divorzio.

 

©copyright Studio Legale Albini & Partners


Hai bisogno di una consulenza legale?

Rivolgiti ai nostri esperti

Contattaci

AUTORE - Marcello Albini