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Assegno di Divorzio: STOP al parametro di determinazione del “tenore di vita matrimoniale”. (Cass. Civ. sentenza n. 11504/17)

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11.05. 2017

 

La Cassazione con la sentenza n. 11504/17 ha derogato al consolidato orientamento trentennale che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del “tenore di vita matrimoniale”.

La Sentenza indica come nuovo parametro di spettanza dell’assegno, l’”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede, dovendo avere l’assegno solo natura “assistenziale”.

In altre parole, da oggi non si dovrà più valutare quale era il “tenore di vita” durante il matrimonio al fine di determinare la misura dell’assegno di divorzio, in quanto non sarà più dovuto – come in passato – in via automatica dell’ex coniuge più ricco a quello meno abbiente per garantirgli lo stesso “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio.

L’assegno di divorzio sarà oggi dovuto solo ed esclusivamente se l’ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

In altre parole, se un coniuge guadagna all’anno 500.000,00 euro e l’altro 50.000,00, non sarà dovuto alcun assegno di divorzio dal coniuge più ricco a quello meno abbiente in quanto entrambi gli ex coniugi sono economicamente autosufficienti.

E se poniamo l’altro coniuge guadagnasse zero, ma tale assenza di redditi gli fosse imputabile, per inerzia o mancanza di volontà a trovare un lavoro nulla gli sarebbe ugualmente dovuto.

Infatti, il matrimonio scrivono i Supremi Giudici è un “atto di libertà e autoresponsabilità” e se finisce si torna ad essere persone singole senza “rendite di posizione”; dovere versare un assegno di divorzio può, infatti, costituire per l’ex coniuge tenuto al versamento un ostacolo al diritto costituzionalmente tutelato di ri-farsi una famiglia (e una vita).

Il divorzio con questa rivoluzionaria sentenza non sarà più la stessa cosa o, meglio, si può dire, il matrimonio cesserà di essere la “sistemazione definitiva”. Ciò si spiega anche in virtù del mutato contesto sociale odiano rispetto a 30 anni fa e dello stravolgimento che la famiglia ha avuto negli ultimi 30 anni.

Infatti, se è vero che 30 anni fa l'”assegno divorzile” trovava una propria giustificazione socio-economica nel fatto che la moglie dedicava la sua vita alla famiglia ed ai figli, sovente rinunciando al lavoro per dedicarsi alla stessa, dunque si poteva ritrovare in caso d’insuccesso del matrimonio con l’impossibilità oggettiva di ricollocassi nel mondo del lavoro, oggi la realtà e la figura della donna è del tutto mutata.

Va precisato, inoltre, come ai fini di valutare se l’ex coniuge sia o meno autosufficiente dovranno prendersi in considerazione – oltre che il possesso di redditi di lavoro – anche il possesso di beni mobili e/o immobili, la disponibilità di una abitazione, le capacità e le possibilità effettive di procurarsi un lavoro tenuto conto dell’età, alla salute, ai titolo posseduti ed al marcato del lavoro.

Infine, va precisato come il criterio del “tenore di vita goduto durante il matrimonio” continua a vigere per l'”assegno di mantenimento dei figli” e per l”assegno di mantenimento determinato in sede di separazione”.

Questo ben si spiega in ragione della diversa natura dei 3 istituti giuridici: infatti, mentre il divorzio comporta l’estinzione del rapporto di coniugio, la separazione altro non comporta se non una sospensione dei doveri personali tra coniugi (alla convivenza, alla fedeltà, ecc..) mentre restano validi i doveri economici di mantenimento; infine il rapporto di filiazione non ha ovviamente estinzione.

Le conseguenze pratiche di una tale diversa disciplina economica tra “assegno di mantenimento in caso di separazione” e “assegno di divorzio” sono  quelle per cui il coniuge separato onerato dell’obbligo di dover versare all’ex un oneroso assegno di mantenimento (in quanto parametrato al “tenore di vita matrimoniale”) ha tutto l’interesse a chiedere quanto prima il divorzio (al fine di corrispondere – solo eventualmente – un assegno di divorzio che sarà, comunque, sempre inferiore a quello determinato con la separazione).

Ricordiamo come oggi per il divorzio siano previsti termini molto brevi: 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o 1 anno (in caso di spedizione giudiziale), termini che, di fatto, consentono di limitare molto il danno economico per l’ex coniuge tenuto ai versamenti.


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AUTORE - Studio Legale Albini