Assegno di mantenimento – deducibilità – imponibilità
31/05/2012
E’ bene rammentare che per il coniuge che lo riceve, l’assegno di mantenimento è assimilato ad un reddito da lavoro dipendente sul quale vanno pertanto pagate le imposte.
Nel valutare la convenienza di un accordo consensuale occorrerà pertanto considerare che l’importo netto realmente incassato dal coniuge beneficiario è dato dall’importo convenuto ed indicato nel verbale consensuale al netto delle imposte che variano in base all’aliquota di appartenenza del beneficiario.
Per il coniuge onerato invece l’assegno di mantenimento versato al coniuge costituisce un onere deducibile dal reddito complessivo.
Avv. Maria Cristina Camodeca, Studio Legale Albini & Partners ©