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Assistenza legale malasanità (Risarcimenti Medici)

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13/01/2014

 

I principi fondamentali in materia di “Responsabilità Medica” (riscontrabili nella giurisprudenza di legittimità tendente a favorire il paziente danneggiato che agisce per essere risarcito) sono 4:

 

1) il rapporto fra paziente, medico e struttura sanitaria è di tipo contrattuale (c.d. contratto di spedalità), ciò comporta un termine di prescrizione  dell’azione di risarcimento danni più favorevole, ovvero di 10 anni (anziché 5 previsti per la responsabilità extracontrattuale);

 

2) nell’ambito dell’azione di responsabilità, il paziente (creditore della prestazione sanitaria) deve provare solo la conclusione del contratto e dedurre un inadempimento del medio – debitore astrattamente efficiente alla produzione del danno;

 

3) incombe al medico e alla struttura sanitaria dimostrare il corretto adempimento nello svolgimento della propria attività, ovvero che inadempimento non v’è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile;

 

4) il nesso di causalità tra inadempimento e danno deve essere valutato alla stregua di criteri diversi a seconda del campo di applicazione:

 

– nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (bisognerà raggiungersi la certezza prognostica che senza il comportamento negligente e/o errato del medico quel determinato danno al paziente non si sarebbe verificato);

 

nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non” (sarà sufficiente un giudizio prognostico del 51 % per far ritenere il danno patito dal paziente in rapporto causa/effetto con la condotta negligente del medico).  

 

Tali principi più favorevole al paziente che agisca per il risarcimento del danno in sede civile, dovrebbero sconsigliare azioni in campo penale a favore di richieste di risarcimento in sede civile preferibili per il regime probatorio “alleggerito” in relazione al nesso di causa.


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AUTORE - Studio Legale Albini