Articoli

Autolesione dell’alunno: responsabilità scuola e insegnante, prova liberatoria (Cass. Civ., sez. III, sentenza 25/02/2016 n° 3695)

  |   Diritto di Famiglia e delle Persone, Tutte le News

18/05/2016

 

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’ascuola e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

Le argomentazione della Corte muovono da un principio consolidato della stessa Corte, ossia “che, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità della scuola e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; mentre tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass.Sez. Unite 27 giugno 2002, n.9346)”.


Hai bisogno di una consulenza legale?

Rivolgiti ai nostri esperti

Contattaci

AUTORE - Studio Legale Albini