Brevi cenni in tema di “responsabilità medica in psichiatria”, a cura dell’Avv. Marcello Albini
01/10/2010
La responsabilità medica in psichiatria è un tema, oggi, molto dibattuto e non foriero di problematiche di carattere giuridico e sociale dovute al fatto che lo psichiatra si trova nel mezzo di una contraddizione non risolta tra gli:
1) interessi del suo paziente,
e quelli che abitualmente chiamiamo
2) “interessi della collettività”, con riguardo ai quali lo psichiatra spesso viene “accusato” di non svolgere adeguatamente i propri compiti di protezione verso il sistema sociale.
Ed, infatti, allo psichiatra la società chiede non solo una diagnosi e una prognosi di malattia, cose che vengono chieste a tutti i medici, ma anche una prognosi di condotta ed una terapia che sia efficace nel condizionare la condotta stessa. La richiesta sociale rischia di essere manifestamente eccessiva, laddove si chieda allo psichiatra di prevedere la probabile condotta del suo paziente. A questi possibili abusi può e deve mettere paletti giuridici l’attività d’interpretazione delle norme ad opera della giurisprudenza al fine di ri-porre la responsabilità dello psichiatra nell’alveo del giuridicamente corretto.
Premesso ciò, la responsabilità penale (ma anche civile) del medico psichiatra per l’omicidio dolosamente commesso dal paziente in cura è possibile ed ha il proprio presupposto giuridico nel concetto di “posizione di garanzia”. Nel momento in cui il paziente è riconosciuto “non imputabile” lo psichiatra diviene direttamente responsabile delle azioni del paziente, in quanto il professionista riveste nella propria funzione una “posizione di garanzia” verso terzi, ovvero verso la collettività.
Ecco perchè, si diceva all’inizio, il medico psichiatra si trova tra la fondamentale tutela del diritto alla salute del paziente e i diritti della società ad essere difesa, ovvero ad essere garantita dai comportamenti dei malati di mente.
La “posizione di garanzia” (art. 40 cod. pen) appartiene ai reati “omissivi impropri”. In questa categoria di reati, il reato trova la sua fonte non nell’”aver fatto qualcosa”, ma nel “non avere fatto qualche cosa che si era tenuti a fare”. In sostanza, il reato consiste nel “non aver impedito un fatto che si aveva l’obbligo di impedire”, per la “posizione di garanzia” rivestita, e il “non impedire” equivale al “cagionare”.
Affinché sussistà la responsabilità del medico/psichiatra per fatti lesivi commessi dal proprio paziente grande attenzione dovrà essere posta all’accertamento del nesso causale, in questo caso duplice:
- bisognerà in primis accertare se il comportamento del paziente sia il prodotto diretto della malattia mentale, ovvero che il comportamento/reato sia interamente riconducibile alla malattia mentale;
- una volta affermato questo con certezza bisognerà verificare se il medico abbia fatto quanto richiestogli dalla sua posizione di garanzia per evitarlo, ovvero se il comportamento/reato oltre che conseguenza della malattia mentale sia anche conseguenza della specifica omissione dello psichiatra (che abbia ad esempio abbassato il dosaggio di psico/farmaci e questa venga accertata come causa scatenante dell’evento reato)
Si deve, poi, considerare che il rapporto fra la condotta dello psichiatra e l’evento reato, in questo caso non è diretto, ma è mutuato dalla condotta del paziente. Nel caso di specie la dottrina e la giurisprudenza fanno ricorso alla disciplina del “concorso colposo nel delitto (di omicidio) doloso”, prevista ai sensi dell’art. 110 e 113 c.p.c. .
Quanto sin qui detto vale per le condotte “etero lesive”. Ma che dire, invece, per le condotte “auto lesive” (che sono quelle che con più frequenza sono contestate a titolo di omicidio colposo allo psichiatra che si assume negligente). Nelle condotte “auto lesive” viene ipotizzato un rapporto diretto fra l’evento “morte” e la condotta dello psichiatra; la prassi giudiziaria fin qui seguita ha ignorato la presenza di un “agente intermedio” ed ha ipotizzato semplicemente l’omicidio colposo.
Tale modalità merita certamente critica.
E‘, infatti, vero che vi siano casi in cui l’evento “morte” viene ricondotto in modo diretto alla responsabilità dell’agente remoto, ma in tali casi, l’evento “morte” è espressamente previsto dalla legge: si pensi all’ultimo comma dell’art. 572 c.p. di guisa che si giustifica la correlazione fra il suicidio del maltrattato e la condotta dell’autore dei maltrattamenti.
Premesso quanto sopra, anche in ipotesi di condotte “auto lesive” l’indagine sul nesso di causalità dovrà essere duplice, una volta accertato e verificato un acutizzarsi della patologia:
- una prima parte porterà a verificare la connessione fra la condotta del medico e l’aggravamento della patologia;
- una seconda parte indagherà sul rapporto fra l’aggravamento della patologia e la condotta suicida.
Con riguardo alla seconda parte dell’accertamento va’, infatti, preso come punto di partenza del ragionamento (e dell’accertamento) che la manifestazione di aggressività del paziente, non è di per se’ un sintomo di un generale mutamento delle condizioni psichiche del paziente, potendo, invece, nascere da un fattore estemporaneo imponderabile, che per sua natura romperebbe il rapporto causale fra condotta del medico ed evento su cui s’indaga in questa fase dell’accertamento peritale (aggravamento della patologia).
Sarà in questo quadro compito del perito individuare i dati sintomatici dell’acutizzarsi del quadro psicotico, ad esempio manifestazione deliranti, condotte aggressive etc…L’acutizzarsi del quadro clinico psicotico andrà, quindi, posto in connessione con l’opera medica commissiva o omissiva dello psichiatra. E come detto la peculiarità della indagine sul nesso di causalità nel caso di patologie psicotiche è tracciata dalla frequenza d’interferenza di fattori imponderabili nella evoluzione delle stesse, atti ad alterare il normale percorso evolutivo della storia clinica del paziente. Con l’accertamento del nesso di causalità fra condotta dello psichiatra ed acutizzarsi della patologia non si completa il percorso che conduce dalla condotta del medico all’evento auto o etero lesivo. Da questo momento in poi entrano in scena fattori esterni, o meglio la realtà esterna al disagio psichico del paziente, che per la sua variegata ed imprevedibile fenomenologia può comprendere situazioni anomale e sconosciute al medico che possono interagire in modo imprevisto o imponderabile alterando il cammino clinico del paziente (si pensi ad un lutto inaspettato, o ad una situazione della quotidianeità in cui il malato si trovi a contraddire con persone particolarmente aggressive….).
Ed allora in quest’ottica la sottile linea di demarcazione tra l’addebito di responsabilità e o meno sarà dovuta dal carattere imprevedibile o anomalo della situazione che il paziente psicotico si è trovato a dover affrontare.
Avvocato Marcello Albini