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In caso di Divorzio dei genitori, i figli hanno diritto allo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio (Corte di Cass. Civ. – Sent. 19.02.2018 n. 3922)

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10/03/2018

 

La Cassazione è intervenuta in tema di Divorzio e di conseguente “obbligo di mantenimento dei figli” gravante in capo ai genitori divorziati, specificando tali obblighi e distinguendo la disciplina dell’”obbligo di mantenimento dei figli” da quella relativa al “mantenimento del coniuge” più debole (sul quale era intervenuta la famigerata sentenza della Cassazione n. 11504 del 10 magggio 2017).

 

A differenza di quanto previsto (dalla citata sentenza) per l’ex coniuge che, in caso di divorzio, chieda l’”assegno di mantenimento”, ovvero che un suo diritto di mantenimento sussiste solo in caso di mancanza di redditi e/o di «non autosufficienza economica», non potendo l’ex coniuge vantare alcun diritto a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio; per quanto riguarda i figli, questi ultimo, in caso di divorzio, hanno, invece, diritto a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godevano in costanza di convivenza dei genitori.

 

La differenza di discipline è, del resto, giustificata dalla diversità sostanziale dei due rapporti: rapporto di coniugio e rapporto di filiazione.
Se, una volta cessato il matrimonio per effetti del divorzio, ciascun genitore cessa di essere marito o moglie, non cessa per questo di essere genitore e, pertanto, non può venir meno l’obbligo morale e giuridico che discende dal rapporto di filiazione di provvedere al mantenimento dei figli secondo le proprie effettive capacità patrimoniali e redittali fino all’indipendenza economica degli stessi.

 

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AUTORE - Studio Legale Albini