Colpa grave del sanitario: la legge Balduzzi non trova applicazione (Cass. penale, sez. IV, sentenza 20.01.2014 n° 2347)
13/02/2014
Se il chirurgo estetico esegue un intervento errando sulle basilari tecniche e regole che stanno alla base della disciplina della professione medica, cagionando lesioni alla paziente, si esclude l’applicabilità della legge Balduzzi, in quanto deve rispondere per colpa grave.
E’ quanto emerge dalla sentenza 20 gennaio 2014, n. 2347 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, il sanitario, che aveva fato riferimento alla legge Balduzzi per escludere la propria penale responsabilità, era, in realtà, incorso nella c.d.”colpa grave”, rilevante nell’ambito della professione medica e rinvenibile nell’errore inescusabile che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio.