Consenso “informato” all’intervento: il medico ha l’obbligo d’informare il paziente dei rischi anche minimi connessi all’operazione (Cass.Civ.sez. III, 7.05.09, n. 20806)
16/11/2009
Si pone all’attenzione questa recente sentenza della Cassazione la quale riveste importanza fondamentale nell’ambito della tematica della responsabilità professionale per “malpractice sanitaria” e più in particolare della responsabilità per violazione del “consenso informato” all’intervento.
La Cassazione chiarisce, infatti, (ed è forse la prima volta in maniera così precisa) fino a che punto debba arrivare l’informazione del medico al paziente circa i rischi connessi all’intervento medico cui sta per essere sottoposto.
Dopo avere ribadito come il consenso informato, quale espressione del diritto personalissimo e di rilevanza costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, sia un obbligo contrattuale del medico, in quanto funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, sebbene sia autonomo da esso, la Cassazione, invertendo l’orientamento sino ad oggi consolidato per il quale l’onere d’informazione doveva comprendere solo i rischi prevedibili evitando quelli di remota possibilità dovendosi evitare che il paziente, ingiustificatamente allarmato, eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento, si spinge ad affermare il principio di diritto per cui qualora ci sia un rischio, anche minimo, di un evento negativo (nella specie rischio del verificarsi di una complicanza compreso tra 0,1 e 2 %) se l’operazione va ad incidere su un organo vitale di particolare importanza (es: occhio) il paziente va reso edotto dei rischi anche minimi e l’onere di provarne l’adempimento spetta al medico.