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Contagio da epatite C: responsabile il Ministero e non la clinica (Cass. Civ., sez. III, sentenza 27/11/15 n° 3261)

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02/03/2016

 

Sul Ministero grava un obbligo di controllo, di direttive e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico a partire dal 1978 (data di conoscenza dell’epatite B), con conseguente esclusione della imprevedibilità, mentre la struttura ospedaliera, la quale si impegna a fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, risponde soltanto nelle attività di tracciabilità interna del sangue tra le quali quelle concernenti la identifìcabilità del donatore, nonanche quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale.


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AUTORE - Studio Legale Albini