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Controversie di lavoro nel D.d.l. Collegato lavoro 2010 approvato definitivamente dalla Camera

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26/10/2010

 

Controversie di lavoro nel D.d.l. Collegato lavoro 2010 approvato definitivamente dalla Camera

 

La Camera ha dato il via libera al Collegato Lavoro 2010, approvandone il testo in via definitiva, dopo il rinvio del Presidente della Repubblica.
Il Capo dello Stato aveva appuntato, in particolare, l’attenzione sul modo di risolvere le controversie e sulla cosiddetta “clausola compromissoria”, che il dipendente e il datore di lavoro potevano pattuire al momento dell’assunzione: una possibilità che veniva letta come una forzatura per il dipendente, che poteva essere costretto ad accettare qualsiasi soluzione pur di essere assunto.

Il Parlamento prevede ora che la clausola compromissoria possa essere inserita nel contratto di lavoro “non prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi”. Con tale clausola si devolvono tutte le controversi nascenti dal rapporto di lavoro al giudizio degli Arbitri anziché a quello dei Giudici (eccezion fatta per le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro).

Il lavoratore, quindi, potrà scegliere – solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale – tra arbitro e giudice in caso di lite nascente in corso di rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento, la cui impugnazione rimarrà di “competenza” del giudice ordinario: nella ipotesi di licenziamento invalido, lo stesso potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.

Sarà veramente libera la volontà del dipendente? Per esempio, chi può garantire che la lettera non venga fatto sottoscrivere al momento dell’assunzione con data successiva? In linea teorica le “Commisioni di certificazione” dovrebbero essere una garanzia affinchè ciò non si verifichi. E’, infatti, previsto che la clausola compromissoria debba essere “certificata” dagli organi di certificazione (di cui all’art. 76 del D.lgs n. 276/2003 Legge Biagi) a pena di nullità, ovvero che le commissioni di certificazione accertino all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria l’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.

La clausola compromissoria è vincolante per tutta la durata del rapporto di lavoro e, pertanto, se è stata sottoscritta, il dipendente non potrà rivolgersi al Giudice, ma dovrà necessariamente adire il Collegio Arbitrale.

Con quali conseguenze? Intanto, il dipendente deve anticipare, per la propria parte il compenso del Presidente, fissato in misura pari al 2% del valore della controversia (metà a carico del dipendente, metà a carico del datore di lavoro); deve pagare poi il proprio arbitro e attendere l’esito favorevole del lodo, per ottenere la  rifusione delle spese.

Il lodo non può, poi, essere rimesso in discussione quanto al merito, potendo essere impugnato in sede giurisdizionale – ed in unico grado – solo per vizi formali riguardanti arbitri e procedimento (sono cinque le ipotesi indicate nell’art. 808-ter c.p.c.).

E se la clausola compromissoria non è stata pattuita? Il Collegato prevede che le parti possono adire l’autorità giudiziaria o avvalersi delle procedure di conciliazione o di arbitrato previste dalla legge.

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AUTORE - Studio Legale Albini