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Convivenza prematrimoniale rilevante nella determinazione dell’assegno di mantenimento (Cass. civ., sez. I, sent. 20.06.2013 n° 15486)

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07/08/2013

 

Il periodo di convivenza prematrimoniale è rilevante nella determinazione dell’assegno di mantenimento quando si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo.

Dunque, l’impossibilità di determinare un “tenore di vita” acausa della brevità del matrimonio, non impedisce di individuare la somma sulla base del reddito del marito e sulla base delle esigenze di sussistenza moglie.

La sentenza è importante perché riconosce valore alla convivenza prematrimoniale intesa come una fase della vita della coppia che ha preceduto senza interruzioni il matrimonio.

Un’altra situazione in cui la giurisprudenza della Cassazione ha dato rilevanza alla convivenza prematrimoniale è in materia di pensione di reversibilità.

Infatti, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, va eseguita principalmente tenendo conto della durata dei matrimoni, ma valutando anche altri elementi collegati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.

Secondo l’orientamento consolidato si deve riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, ma un distinto e autonomo rilievo giuridico, quando sussista stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass. Civ. n. 1736/2012, n. 26358/2011 e C. Cost. n.419/1999).


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AUTORE - Studio Legale Albini