Covid-19 e sospensione assegno di mantenimento per i figli
L’attuale situazione emergenziale dovuta al Covid-19 legittima una sospensione/riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli ?
Vediamo.
La normativa in materia di mantenimento dei figli prevede che è sempre possibile chiedere la revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo al mantenimento quando si verificano variazioni nella situazione economica dell’obbligato, o di entrambi genitori, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione.
In questo senso, l’art. 337 ter, del codice civile così dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”; il successivo art. 337 quinquies prevede che: “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
Tuttavia, perché si possa richiedere una “revisione” devono ricorrere “giustificati motivi”.
Si tratta di un concetto ampio all’interno del quale si può ragionevolmente ricondurre la profonda, improvvisa, crisi economico-sociale determinata dall’emergenza da Covid 19.
Considerato che ci troviamo di fronte ad un evento dai caratteri straordinari, imprevedibili e sopravvenuti che esula dalla volontà dei soggetti coinvolti, un possibile inquadramento giuridico della fattispecie potrebbe essere individuato nell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore previsto dagli artt. 1256 e 1258 del codice civile che, in linea generale, tutela il debitore quando la prestazione diventa impossibile, anche solo temporaneamente o parzialmente, per una causa di forza maggiore imprevedibile ed inevitabile.
Applicando questi principi all’ipotesi del genitore onerato del mantenimento dei figli che, a causa del lockdown lavorativo si ritrova, senza colpa o dolo, nell’impossibilità oggettiva di effettuare la prestazione, si può giungere alla conclusione che sia da ritenersi legittima ed ammissibile una sua richiesta di modifica, quantomeno di riduzione, dell’ammontare del contributo in favore della prole.
Tuttavia, occorre tenere conto di una serie di circostanze che possono influire non poco sulla possibilità, e opportunità, di ricorrere allo strumento della revisione in quanto potrebbero fornire all’altro coniuge validi motivi di opposizione.
Ad esempio, occorre valutare se, in funzione del settore in cui viene esercitata l’attività lavorativa del richiedente, la diminuzione reddituale sia stata significativa, se sia stata circoscritta ad un periodo limitato o se si protrarrà per un periodo di tempo più lungo, anche se non facilmente prevedibile.
Infatti, nel formulare la richiesta non può essere sufficiente invocare le vigenti misure di contenimento poste dalla normativa emergenziale ma occorrerà fornire in modo rigoroso la prova che le misure restrittive hanno inciso in maniera irreversibile sulla propria capacità reddituale, determinando un’incolpevole impossibilità, totale o parziale, di assolvere all’obbligo posto a proprio carico, ovvero la prova rigorosa dell’impossibilità incolpevole di soddisfare le esigenze minime di vita dei figli.
Sicuramente è consigliabile cercare di ricorrere all’istituto della “negoziazione assistita” onde formalizzare un accordo tra le parti che preveda la modifica della misura dell’assegno per un periodo limitato e predeterminato, eventualmente da prorogarsi ove la situazione emergenziale dovesse protrarsi ulteriormente.
Il ricorso a tale mezzo è consigliabile soprattutto se si considera il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento che dispone l’eventuale modifica non ha effetto retroattivo ma decorre dal momento della pronuncia definitiva del giudice.
In ogni caso, la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid 19 non può mai costituire un alibi per sottrarsi alle obbligazioni nascenti dalla responsabilità genitoriale, a cominciare da quella di assistenza materiale.
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