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COVID-19: Quando il datore di lavoro può imporre le ferie

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Il DPCM in vigore dal 09 marzo ha raccomandato ai datori di lavoro di promuovere, durante il periodo di sua efficacia, la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di ferie e di congedo ordinario.
Tale DPCM è oggi operativo per tutti i lavoratori italiani, in virtù del DPCM 10 marzo che ha esteso a tutta la Nazione la cd. “zona rossa”.

 

Anche il DPCM 11 marzo ha ribadito tale disposizione, incentivando i datori di lavoro all’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

 

La prima questione che si pone è se il datore di lavoro possa imporre unilateralmente la collocazione in ferie in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

 

Deve ritenersi, in linea di prima interpretazione, che vista la situazione “emergenziale”, in caso di riduzione parziale dell’attività, la fruizione  delle ferie possa essere imposta dal datore di lavoro certamente per le ferie arretrate (e anche per quelle già  maturate).

 

Il preventivo utilizzo delle ferie maturate è probabile che venga previsto nel Decreto di prossima emanazione anche come condizioni per usufruire della cassa integrazione in deroga per il corona virus.

 

Discorso molto più complesso per le ferie non ancora maturate relative all’anno in corso, per le quali l’imposizione sembrerebbe più problematica e la ricerca di un consenso andrebbe prudenzialmente ricercata anche in questa situazione di emergenza, salvo esporre l’azienda a successive contestazioni e legittime richieste di ripristino del monte ore da parte del lavoratore unilateralmente collocato in ferie.

 

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AUTORE - Marcello Albini