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Danni da emotrasfusione (Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 27 aprile 2012 n. 6562)

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02/05/2012

 

A partire dalla data di conoscenza dell’epatite B sussiste la responsabilità delle strutture medico ospedaliere anche per il contagio derivante da altri virus, quali per esempio l’Hiv e l’Hcv, anche se conosciuti solo successivamente.

Infatti questi virus “non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto”.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6562/2012, ribadendo il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 576/2008,  accogliendo il ricorso di un medico dentista che chiedeva il risarcimento del danno connesso ad una invalidità permanente a seguito della contrazione del virus dell’epatite C.


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AUTORE - Studio Legale Albini