Articoli

Danni da emotrasfusioni di sangue infetto. Responsabilità del Ministero della Salute anche per trasfusioni antecedenti il 1990 (Cassazione civ. 14 luglio 2011 n. 15453)

  |   Diritto Sanitario, Tutte le News

11/01/2012

 

La sentenza in esame ha una valenza fondamentale in materia di danni da contagio dai virus Hiv (Aids), Hbc (epatite B) e Hcv (epatite C), in quanto ponendosi sulla scia della precedente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008 n. 581, ne ha – si può dire – ampliato ulteriormente il contenuto e l’ambito di applicazione.

Con ordine.

 

  • La Giurisprudenza aveva inizialmente stabilito che la responsabilità del Ministero della Salute per la trasfusione di sangue infetto doveva essere delimitata a decorrere dalla data della scoperta, ad opera della scienza medica, rispettivamente dei virus da Aids, epatite C ed epatite B e dei conseguenti test d’identificazione (Corte di Cass. Civ. 31 maggio2005 n. 11609), dunque a decorrere dal 1978 per l’epatite B, 1985per l’Aids, 1988 per l’epatite C.

  • Con la sentenza del 2008 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva fatto regredire per tutti i 3 virus la responsabilità del Ministero della Salute alla scoperta del primo dei 3, sulla base della considerazione che l’evento lesivo fosse unico, cioè la lesione dell’integrità fisica (fegato sostanzialmente); che fosse unico il nesso causale, ossia la trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell’integrità; e pertanto che già a partire dalla scoperta dell’epatite B sussistesse la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri virus (costituendo questi ultimi solo forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto non controllato dal Ministero in violazione delll’obbligo a questi spettante ex lege.

Con la medesima sentenza veniva ribadito sussistere la responsabilità del Ministero della SaluteANCHE per le trasfusioni di sangue infetto avvenute in epoca precedente all’entrata in vigore della legge 4/5/1990, n. 107 contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sussistendo – sulla base della legislazione già antecedente – un obbligo di controllo e vigilanza sugli emoderivati da parte del Ministero della Sanità.

  • Tali principi sono stati di recente confermati dalla Cassazione con la sentenza del 14 luglio 2011 n. 15453 la quale ha ribadito come l’onere di attivazione e di controllo del Ministero non può essere fatto risalire, a livello cronologico, all’emanazione dei provvedimenti normativi che disciplinavano le specifiche tecniche di verificazione degli emoderivati rispetto alle singole patologie, perchè il più generale onere di controllo e di verificazione delle metodologie trasfusionali è risalente a epoca ben precedente dicedendo dalle leggi n. 592/67; dal d.pr. n. 1256/71; dalla legge n. 833/73.

    In astratto po’ pertanto pensarsi ad una responsabilità del Ministero della Salute anche per le trasusioni di sangue infetto verificatesi successivamente all’entrata in vigore della legge 592/67 che attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, sul sangue umano e su suoi derivati per uso terpeutico.


Hai bisogno di una consulenza legale?

Rivolgiti ai nostri esperti

Contattaci

AUTORE - Studio Legale Albini