Danni da prodotti difettosi: dispositivi medici (pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili) – per il risarcimento dei danni non è necessaria la prova della difettosità del singolo apparecchio (Corte di giustizia UE – Sez. IV – Sent. 5.03.15)
26/03/2015
L’individuazione di un difetto in un prodotto come il pacemaker comporta che siano qualificati come difettosi i prodotti appartenenti a uno stesso gruppo o a una medesima serie di produzione senza che sia necessario provare il difetto per il singolo dispositivo.
Il risarcimento dovuto dal produttore non copre solo la morte o le lesioni che siano derivate dal difetto del prodotto ma anche il danno potenziale che comporta la necessità – a titolo precauzionale – di un intervento chirurgico per sostituzione del pacemaker difettoso.
Tale operazione è così equiparabile a una lesione personale con la conseguenza che l’onere economico per l’intervento deve essere sostenuto dal produttore.
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