Danni morali sofferti dai parenti del paziente
10/01/2012
La Giurisprudenza ha per lungo tempo delimitato il novero di soggetti legittimati a richiedere il danno morale. Solo nell’ultimo decennio la Cassazione ha mutato orientamento, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni morali anche ai prossimi congiunti della vittima, oggi pacifico.
Non altrettanto può dirsi, invece, quanto ai prossimi congiunti di una persona che abbia sofferto lesioni invalidanti, riguardo ai quali – sino all’ultimo decennio – la Giurisprudenza negava il diritto al risarcimento del danno morale.
Un nuovo indirizzo si è, però, sviluppato, a partire dalla sentenza della Cassazione a sezioni Unite n. 9556/2002. Tale nuova elaborazione ha preso le mosse dall’art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia.
In forza di tale articolo anche la frattura creatasi in seno al nucleo familiare dovrebbe trovare ristoro nell’ambito della tutela risarcitoria, allorchè il fatto lesivo ne abbia in modo profondo alterato il complessivo assetto, provocando una rilevante dilatazione dei bisogni e dei doveri familiari ed una certa riduzione, se non l’annullamento, delle conseguenze positive derivanti dal rapporto parentale.
Avvocato Marcello Albini