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Danno da mobbing, comportamenti discriminatori del datore di lavoro (Tribunale di Bologna 15.12.2011 n. 1068)

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28/02/2012

 

La dipendente, nel corso dell’ultimo anno del rapporto di lavoro cessato “per motivi disciplinari”, aveva lamentato di aver subito sia da parte dei superiori che dei colleghi “comportamenti volta ad isolarla ed estrometterla dall’ambiente di lavoro”.


Per il Tribunale di Bologna, sentenza n. 1068/2011, integrano effettivamente comportamenti vessatori e, dunque, violazione dell’articolo 2087 del codice civile, la decisione di modificare la password del computer della lavoratrice bloccandone l’utilizzo, la disattivazione del cellulare e il cambio della serratura del suo ufficio.

Non solo, secondo la ricostruzione fatta propria dal giudice, i vertici aziendali avrebbero anche impartito ai propri dipendenti specifiche direttive con cui chiedevano di disattendere sistematicamente le indicazioni della ricorrente.

Riconosciuto il danno da mobbing, ed il relativo risarcimento in accordo con le valutazioni della Ctu: una menomazione permanente dell’integrità psicofisica dell’8% che, quantificata secondo le tabelle milanesi, è stata liquidata in 13.670 euro; mentre 840 euro sono dovuti per l’inabilità temporanea assoluta con riguardo ai sette giorni trascorsi in ospedale e altri 1.800 euro per l’inabilità temporanea parziale al 50% nel periodo di assenze per malattia.

Infine, è scattata la condanna al pagamento di ulteriori 7.745 euro per il danno emergente dovuto alle cure mediche.


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AUTORE - Studio Legale Albini