Danno da straining: a differenza dal mobbing è sufficiente anche una sola azione ostile (Cass. Civ., sez. lav., sentenza 19/02/2016 n° 3291)
16/05/2016
Lo Straining indica, infatti, una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima (il lavoratore), subisce da parte dell’aggressore (lo strainer) che solitamente è un superiore, almeno un’azione ostile e stressante, i cui effetti negativi sono di durata costante nel tempo. La vittima, inoltre, deve trovarsi in persistente inferiorità rispetto allo strainer, la cui azione viene diretta volontariamente contro una o più persone, sempre in maniera discriminante.
Lo Straining, si differenzia dal Mobbing, per il modo in cui è perpetrata l’azione vessatoria.
Per parlare di Mobbing, è necessario che l’azione di molestia sia caratterizzata da una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo, che venga riscontrato un danno alla salute causato dall’azione persecutoria svolta sul posto di lavoro.
Nello Straining, invece, viene meno il carattere della continuità delle azioni vessatorie.
La nuova fattispecie apre, oggi, le porte della tutela giudiziaria (risarcimento) a vicende lavorative per le quali i lavoratori non erano in grado di sostenere le loro ragioni in tribunale, e quindi, non era loro riconosciuto il relativo danno causato dalle vessazioni subite.