DDL Gelli: La Riforma della Responsabilità medica, cosa cambierà?
19/01/2017
L’11 gennaio 2017, il Senato ha approvato, con alcune modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati, il c.d. “Disegno di Legge Gelli”, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Dunque, ora si attende ora solo la votazione della Camera dei Deputati per l’entrata in vigore della Riforma della Responsabilità medica ed è prevedibile che entro l’anno arriveranno le nuove norme per la colpa medica che modificheranno le regole della responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie.
Ma cosa cambierà con il ddl Gelli ? Quali novità per i medici ?
Andiamo per ordine.
Il Ddl riforma sia la responsabilità professionale civile che la responsabilità penale dei medici nei confronti dei pazienti.
L’intento avuto di mira è quello di dare una regolamentazione normativa ad una materia che riveste una grande importanza sociale ed economica ma nella quale, tuttavia, vi è stato sino ad oggi un vuoto normativo al quale ha sopperito la giurisprudenza con grande sforzo cerativo interpretativo.
L’auspicio è che la riforma sia in grado di risolvere le problematiche venutesi a creare con l’aumento esponenziale del contenzioso in materia e che ha portato come conseguenze:
– il problema della c.d. “medicina difensiva”, con i medici che prescrivono esami soventemente inutili per mettersi al riparo da successive possibili accuse di negligenza (con conseguente aumento dei costi per il servizio sanitario nazionale), ovvero evitano trattamenti complessi utili per la salute del paziente (per il rischio di essere chiamati a rispondere in Tribunale un domani invaso di esito infausto degli stessi);
– la fuga delle compagnie assicurative, ovvero la limitazione temporale e nelle garanzie delle polizze offerte, con grandi diffcoltà dei medici ad assicurarsi a costi e coperture accettabili;
– l’intasamento delle aule giudiziare (spesso dovuto anche all’assenza delle compagnie assicurative nei tentativi di mediazione precontenzioso introdotte con il Dlgs n. 28/2010 che non prevede la partecipazione obbligatoria delle Compagnie).
Non si può nascondere che la classe medica si senta oggi accerchiata tra richieste risarcitorie dei danneggiati (e di rivalsa delle strutture sanitarie in cui operano) e difficoltà di ottenere sul mercato idonee e competitive coperture del richio professionale.
Fatta questa premessa, vediamo come il Ddl vorrebbe risolvere le criticità.
GESTIONE DEL RISCHIO.
La prima novità riguarda la nascita del “Garante per il diritto alla salute”, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario. Inoltre, per il monitoraggio costante degli eventuali errori nel SSN,verrà creato l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità a cui ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, dovrà trasmettere i dati relativi a rischi, eventi avversi e contenzioso.
RESPONSABILITA’ PENALE DEL MEDICO.
Viene introdotta una nuova norma nel codice penale, l’art. 590 ter,composto da due commi.
Il primo comma prevede che “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso di colpa grave”.
Il secondo comma statuisce che “agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
Ilddl Gelli prevede, dunque, che il medico che perimperiziaprovoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenzialipubblicatedall’Istituto Superiore di Sanità.
Vedetto che, al contrario di quanto previsto per l’imperizia, in caso d’imprudenza e negligenza il medico continuerà a rispondere per colpa lieve anche quando si sia attenuto alle linee guida.
La distinzione tra i vari profili di colpa, ad onor del vero non è così automatica nella realtà (ad esempio si può discutere se una dimissione anticipata a cui segue la morte del paziente sia configurabile come negligenza, imprudenza o imperizia). In quest’ottica se vengono rispettate le linee guida diagnostiche il sanitario avrà tutto l’interesse a far rientrare l’eventuale colpa nel profilo dell’imperizia, in quanto in tal caso sarà esente da qualsiasi responsabilità penale qualore vi sia stata da parte sua una imperizia non grave, mentre se la fattispecie venisse inqadrata nell’ambito della negligenza o dell’imprudenza risponderà anche nella loro forma lieve.
Un altro aspetto critico è quello per cui l’applicazione rigida di questa norma rischierebbe d’ indurre il sanitario a seguire pedissequamente e acrticamente le linee guida senza operare una valutazione critica delle specificità del caso concreto, il quale non è sempre codificabile. Una via di fuga in questo senso – a salvaguardia dell’autonomia imprescindibile del medico a garanzia della peculiarità di ciascun caso specifico – è rinvenibile nella locuzione “..salve le rilevanti specificità del caso concreto..”che consentirebbe, pertanto, al medico di derogare alle linee guida. Il medico, in caso di scostamento dalle linee guida, per beneficiare della limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesidell’imperzia grave, dovrà però dare rigorosa prova delle peculriatà del caso specifico che lo hanno indotto a discostarsi dalle linee guida.
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO.
Il ddl Gelli cambia anche la responsabilità civile medica, differenziando quella del medico – che svolga la propria attività all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata o anche in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale – che diventa di tipo extracontrattuale, da quella della struttura sanitaria, che rimane contrattuale ed il cui ambito è però ampliato anche alle prestazioni sanitarie erogate dai professionisti in regime di intramoenia,o in regime di convenzionamento con il SSN oppure ancora attraverso la telemedicina
Per il medico privato, invece, la responsabilità resta di tipo contrattuale.
In base a questa nuova ripartizione, il paziente danneggiato, per vedere accertata le responsabilità risarciroria del medico che svolga la propria attività all’interno di una struttura sanitaria pubblica, dovrà dimostrare la colpa del medico che l’ha curato, mentre la struttura ospedaliera in cui detto medico ha operato, per andare esente dalla responsabilità civile dovrà dimostrare l’assenza di colpa.
In questo modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido,ovvero la struttura pubblica.
Se nel primo caso infatti l’onere della prova spetta al paziente, nel secondo è dell’ospedale o della Asl.
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA.
Viene stabilito per tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private,l’obbligo di idonea copertura assicurativa e ciò anche per le prestazioni sanitarie che siano svolte in regime dilibera professione intramuraria, in regime di convenzionamento con il SSN oppure mediante la telemedicina.
Viene però prevista la possbilità per le aziende sanitarie di derogare a tale obbligo dotandosi di “altre analoghe misure per la responsabilità civile”.La previsione allude sostanzialmente al meccanismo (già in uso da diverse Asl) della c.d. “autoassicurazione”(predisponendo una riserva tecnica in biliancio a copertura del rischio di esborso futuro per sinistri). Verrà così a crearsi una contabilità finanziaria che dovrà essere monitoratab attraverso le comunicazioni rese obbligatoriamente all’Osservatorio nazionaleistituito presso il Ministero della salute.
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL MEDICO.
In capo al sanitario che operi presso una struttura sanitaria grava l’onere di stipulare una polizza assicurativa per colpa grave.
Viene ribadito, inoltre, l’obbligo di copertura assicurativa per i professionisti sanitari che operino in regime di libera professione.
PROCEDURE CONCILIATIVE.
Infine, il danneggiato, potrà agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione e questa novità potrebbe facilitare la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Sino ad oggi, infatti, il buon esito dei “Tentativo di Mediazione Obbligatoria” (introdotta con il Dlgs n. 28/2010) prima della causa, nella pratica è stato spesso compromesso dalla mancata partecipazione delle compagnie assicurative (non prevedendola normativa una partecipazione obbligatoria anche delle Compagnie).
Al tentativo obbligatorio di mediazione viene affiancata la possibilità di presentare, in alternativa, una domanda di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi. A detto procedimento, avente lo scopo di trovare un accordo previa valutazione tecnica del caso da parte di un perito nominato dal giudice, dovranno partecipare tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione.
In caso di esito negativo la richiesta di risarcimento del danno può essere proposta avanti al Giudice, nel termine di 90 giorni, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, una tipologia di giudizio più semplice e veloce rispetto a un giudizio ordinario.
Viene poi specificamente prevista l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico in essa operante che abbia cagionato un danno a un paziente per la sola ipotesi in cui al medico sia imputabile il dolo o la colpa grave.
A cura dell’Avv. Marcello Albini
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