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Decreto Balduzzi (applicazioni): Le linee Guida contengono solo regole di perizia, e sono pertanto, prive di rilievo nei casi di colpa medica per negligenza o imprudenza (Cass. Pen., sez. IV, sent. 11.03.13 n. 11493)

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21/05/2013

 

“… Le linee Guida contengono solo regole di perizia, e sono pertanto, prive di rilievo nei casi di colpa per negligenza o imprudenza”….in ogni caso, quando si discuta della perizia del medico, affinchè le linee guida possano avere rilievo nell’accertamento medico della responsabilità, occorre si tratti di linee guida che indichino standard diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza ed esperienza medica a garanzia della salute del paziente e che non risultino invece, ispirate a esclusive logiche di economicità della gestione sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cure del paziente …”.

E’ quanto stabilito dalla Cassazione (con sentenza dell’11 marzo 2013 n. 11493) in una delle primissime pronunce successivamente all’entrata in vigore del Decreto Balduzzi che ha parzialmente depenalizzato le fattispecie incriminatrici colpose di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale commesse nell’esercizio della professione sanitaria.

La pronuncia è importante in quanto distingue tra “linee guida” frutto della miglior scienza al servizio del paziente e quelle “linee guida” proprie dei nosocomi ispirate a criteri di economicità della gestione sotto il profilo del contenimento delle spese.


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AUTORE - Studio Legale Albini