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Deficit organizzativo ospedale – obbligo di informare il paziente sull’inadeguatezza degli strumenti diagnostici utilizzati: Responsabilità ospedale per affidamento sulla diagnosi morfologica fetale (Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15386)

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06/04/2016

 

La Suprema Corte, con la sentenza in esame ha espresso il fondamentale principio di diritto in materia di “Diagnosi fetale” e connessa “responsabilità medica” per il quale il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo d’informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti‘.

Tale principio, non prevede che  la struttura sanitaria o il medico strutturato rinviino sempre ad un centro maggiormente specializzato, ma è sancito l’obbligo di informare la paziente, che ad essa si sia rivolta di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione sorge, anzitutto, in ragione dell’esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature adeguate, così da ingenerare nella paziente l’affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo.

Si tratta di un tipo d’inadempimento, fondato su deficit organizzativi dell’ospedale, che deve mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma anche le necessarie attrezzature idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza essa struttura, inadempiente ex art. 1218 cod. civ., risponde in modo esclusivo.

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AUTORE - Studio Legale Albini