Dentista responsabile per l’esercizio abusivo della professione da parte dei propri collaboratori: omissione di cautela (Cass. civ., sez. II, sentenza 03.03.2014 n° 4928)
05/06/2014
L’esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte di personale non qualificato costitusce fonte di responsabilità deontologica (oltre che civile) per il titolare dello studio.
La condotta del titola dello studio medico è da inquadrare nella fattispecie di responsabilità diretta per omissione di cautele, avendo omesso i necessari accorgimenti affinché all’interno del proprio studio non venissero praticate operazioni sui pazienti ad opera di personale privo delle necessarie qualifiche.
Da un punto di vista civilistico, qualora si abbia esercizio abusivo di una professione protetta, colui che ha corrisposto compensi all’odontoiatra abusivo (e/o allo studio in cui operi l’odontoiatra) ha diritto alla ripetizione di quanto corrisposto .
Tale diritto sussiste e può essere esercitato a prescindere dal fatto che i trattamenti odontoiatrici siano stati eseguiti correttamente, ma per il solo fatto che chi li ha praticati non era abilitato.