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Diritto all’interruzione della gravidanza – omessa informazione e risarcimento del danno (Cass. civ., sez. III, sentenza 13.07.2011 n. 15386)

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13/10/2011

 

Il medico ha l’obbligo di mettere in condizione la paziente di potere esercitare il diritto all’interruzione della gravidanza, ricorrendone i presupposti di legge.

E’ questo il principio affermato dalla Corte di  Cassazione con la sentenza 13 luglio 2011, n. 15386 che ha ribaltato  i precedenti esiti giudiziari.

La materia è regolata dagli artt. 6 e 7 della L. 22 maggio 1978, n. 194 e, che prevedono la possibilità di interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni in caso di malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica  della donna, sempreché non sussista la possibilità di vita autonoma del feto.

Trattasi quindi di un diritto riconosciuto alla gestante che deve essere messa nelle condizioni, ricorrendone i presupposti di poterlo esercitare.

Nel caso di specie i medici formulavano una diagnosi di normalità morfologica del feto sulla base degli esami strumentali effettuati che non consentivano di vedere nella sua interezza il feto.

La responsabilità dei sanitari in questione è da ravvisarsi pertanto nel non avere informato la paziente dei limiti dell’accertamento operato ovvero della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione che consentisse una prognosi tale da rendere possibile, all’evenienza, esercitare il diritto all’interruzione della gravidanza.

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AUTORE - Studio Legale Albini