Diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare: accesso agli atti del procedimento
Il diritto di difesa del lavoratore deve essere sempre garantito nel procedimento disciplinare che lo riguarda con la possibilità di poter prendere visione dei documenti alla base della “contestazione disciplinare”.
Una compromissione di tale diritto di difesa del lavoratore con la mancata messa a disposizione dei documenti sui quali si basa la contestazione disciplinare può comportare l’illegittimità della procedura di licenziamento ovvero il suo annullamento giudiziale.
E’ questo il principio di diritto affermato dalla recente sentenza n. 7581 del 27 marzo 2018 la Corte di Cassazione con la quale è stata confermata l’illegittimità del licenziamento disciplinare ritenuto viziato per violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in quanto il datore di lavoro non aveva messo a disposizione del dipendente nel corso del procedimento disciplinare la documentazione richiesta, propedeutica all’esercizio della difesa di quest’ultimo.
Ciò in virtù dei principi generali di “buona fede” e “correttezza” durante l’esecuzione del contratto di lavoro (art. 1375 cod.civ.) e sebbene l’art. 7 della Legge n. 300/1970 non preveda espressamente alcun obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente la documentazione aziendale riguardante i fatti oggetto di contestazione.
La Corte di Cassazione ha affermato che “seppure la L. n. 300 del 1970, articolo 7, non preveda, nell’ambito del procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”.
La tutela del diritto di difesa del lavoratore può rendere legittima in quanto necessaria, pertanto, la richiesta di esame da parte del lavoratore dei documenti alla base della contestazione nei casi in cui sia indispensabile al fine di realizzare un’adeguata difesa (in conformità ai principi di “buona fede” e “correttezza” nell’esecuzione del contratto).
Quanto sopra è stato ribadito nei casi di contestazioni disciplinari particolarmente complesse (cfr. Cass., 13 marzo 2013 n. 6337, 11 settembre 2012, n. 15169) perché riferite a molteplici atti e comportamenti. In tali casi, il datore di lavoro dovrebbe concedere il tempo necessario al lavoratore per consultare la documentazione a sostegno della contestazione disciplinare qualora particolarmente corposa; in caso contrario si realizzerebbe infatti una violazione del diritto di difesa del lavoratore.
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