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DISEGNO DI LEGGE 3 MARZO 2010, N. 1167-B approvato dal Senato in data 03.03..2010

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08/03/2010

 

Il Disegno di Legge di recentissima approvazione ha apportato rilevanti innovazioni nell’ambito del diritto del lavoro.

Le modifiche e innovazioni apportate al sistema sono molteplici e dalle molteplici sfaccettature investendo plurimi aspetti.

Con riferimento al LICENZIAMENTO, in particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 34, resta fermo l’obbligo per il lavoratore licenziato di impugnazione il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha ora l’onere (a pena di inefficacia dell’impugnazione e, quindi, di decadenza dall’azione) di proporre ricorso avanti al Giudice del lavoro. L’impugnazione del licenziamento perde di efficacia se il ricorso non è depositato in tribunale o non è comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato entro 180 giorni dall’impugnazione.

La stessa procedura viene prevista per una serie di situazioni diverse dal licenziamento, quali ad esempio l’impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro, trasferimenti, somministrazione irregolare.

Il Tentativo di Conciliazione nel processo del lavoro, peraltro, non costituirà più condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Viene ridisegnata la sezione del nostro codice di procedura civile recante disposizioni in tema di controversie individuali di lavoro, con la trasformazione del tentativo di conciliazione in una fase meramente eventuale.

L’art. 31 della legge in commento contiene inoltre le disposizioni che hanno dato spazio a vivaci dibattiti. 

Il comma 5 prevede la possibilità di inserire nei contratti di lavoro delle clausole con cui il lavoratore e il datore di lavoro decidono di devolvere le eventuali future controversie a un arbitrato, invece che al Giudice del lavoro. 

Simili clausole saranno valide a patto e condizione che siano consentite dalla contrattazione collettiva (anche se la legge prevede che, dopo diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, si potranno comunque sottoscrivere) e che siano, in ogni caso, certificate da una delle Commissioni di certificazione previste dalla legge Biagi.


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AUTORE - Studio Legale Albini