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Divorzio: la convivenza con un nuovo partner non fa perdere automaticamente il diritto all’assegno di divorzio (Cass. S.U. 32198/2021)

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La legge dispone che il diritto all’”assegno divorzile” venga meno nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze  (art. 5 c. 10 legge 898/1970)

 

Ma cosa accade nell’ipotesi della convivenza?

 

La Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza n.ro 32198/2021) ha posto fine a un contrasto in essere tra le sezioni semplici, il quale vedeva tre distinte posizioni circa le sorti dell’”assegno divorzile” nel caso di convivenza stabile con nuovo partner da parte del beneficiario dell’assegno.

 

I tre distinti indirizzi della Corte prevedevano rispettivamente:

  1. La permanenza del diritto all’assegno nonostante l’instaurazione di una convivenza stabile e duratura, con possibilità di una rimodulazione da parte del giudice in considerazione della nuova situazione;
  2. la sospensione temporanea del diritto all’assegno  per tutta la durata della convivenza, con sua ripresa in caso di cessazione della stessa;
  3. la cessazione automatica del diritto all’assegno per effetto dell’instaurazione di una convivenza stabile e duratura.

 

Bisogna premettere che la Cassazione a Sezione Unite ribadisce ancora una volta come l’attuale “assegno divorzile” abbia una funzione composita: assistenziale e compensativa.

 

Assistenziale, perché volto a sopperire alla mancanza di mezzi adeguati e all’impossibilità di procurarseli da parte del coniuge economicamente più debole.

 

Compensativa, in quanto volto a ricompensare il coniuge economicamente più debole che abbia fatto sacrifici e rinunce professionali nel corso di matrimonio a vantaggio della formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.

 

Nel caso di nuova convivenza, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite della Cassazione, viene meno solo la “funzione assistenziale” dell’assegno divorzio perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente».

 

Viceversa non ha ragione di venire meno la “funzione compensativa”.

 

In altre parole, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, sarebbe ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

 

Per La Cassazione a Sezioni Unite, pertanto,  la nuova convivenza comporta:

 

  • la perdita della componente assistenziale dell’assegno, in virtù del principio di autoresponsabilità e della nascita di nuovi doveri assistenziali scaturenti dalla nuova convivenza di fatto;
  • non fa venire meno il diritto all’assegno in misura esclusivamente compensativa perché quest’ultima nulla a che vedere con il nuovo progetto di vita.

 

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AUTORE - Marcello Albini