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Esclusa la punibilità del medico che abbia rispettato le Linee Guida solo in caso di “imperizia lieve” nella fase attuativa delle Linee Guida (Corte di Cass. Civ. a Sez. Un., sent. n. 8770/2018)

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05/03/2018

 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia in commento è intervenuta chiarendo la portata operativa della “causa di non punibilità” introdotta dalla Legge Gelli nel caso dei reati di omicidio colposo e/o lesioni personali colpose commessi da medico.

 

In primo lugo, la Cassazione interpreta la Legge Gelli, affermando che il tema della non punibilità del medico può porsi solo ove sia in discussione un addebito basato sull’”imperizia” (a differenza di quanto previsto con la precedente Legge Balduzzi, per la quale il medico che aveva rispettato le Linee Guida andava esente da responsabilità anche in caso di errori connotati da “negligenza” e/o “imprudenza” lievi).

 

Non vi sono, quindi, spazi di impunità per le condotte colpevoli del sanitario, alla cui base vi siano la “negligenza” o l’”imprudenza”.

 

Inoltre, le Sezioni Unite, inoltre escludono che “la causa di punibilità” si possa invocare in caso di “colpa grave”, potendo rientrare nell’ambito di operatività della “causa di non punibilità” solo la “colpa lieve” e solo nel momento applicativo delle linee guida, ossia l’esecuzione della prestazione sanitaria. In altre parole, laddove il sanitario sbagli nella diagnosi e, comunque, nella scelta delle linee guida da applicare, non vi sarà spazio per la “causa di non punibilità”.

 

L’esercente la professione sanitaria risponde, pertanto, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

 

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da “negligenza” o “imprudenza”;

 

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nei casi in cui:

1.non vi siano linee-guida o, in mancanza, buone pratiche clinico-assistenziali;

2.vi siano le linee-guida o le buone pratiche clinico-assistenziali ma siano state erroneamente individuate o non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;

 

c) se l’evento si è verificato per colpa “grave”da imperizia nell’esecuzione delle Linee Guida o nelle buone pratiche clinico-assistenziali.

 

La Corte di Cassazione sceglie, dunque, di individuare un’ipotesi di esclusione della colpa lieve laddove sia riscontrabile un errore per imperizia nella fase dell’esecuzione dell’atto medico, pur a fronte dell’esistenza di linee guida, correttamente individuate, pertinenti ed adeguate alla specificità del caso concreto.

 

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AUTORE - Studio Legale Albini