Esito infausto dell’intervento in mancanza di consenso informato-Responsabilità penale a titolo doloso (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 08.06.2010 n. 21799)
14/02/2011
Cass. Pen., sez. IV, sentenza 08.06.2010 n. 21799
Il caso trattato dalla sentenza riguarda un intervento effettuato in assoluta assenza d’informativa e, addirittura con una tecnica diversa da quella che lo specialista aveva fatto intendere di utilizzare.
Il cliente aveva espressamente rifiutato di sottoporsi al tipo d’intervento poi effettuato dal medico.
La Cassazione afferma la responsabilità del medico per il reato previsto e punito dall’art. 582 cod. pen. di lesioni personali dolose.
La Cassazione precisa come nell’ipotesi di esito infausto dell’intervento chirurgico effettuato in mancanza di consenso informato la condotta del medico, avendo cagionato una malattia, può integrare, sotto il profilo dell’elemento psicologico, una responsabilità dolosa “in presenza di comportamenti del medico assolutamente anomali e distorti e comunque dissonanti rispetto alle finalità curative che devono caratterizzare il proprio approccio terapeutico “.
E’ del tutto irrilevante afferma la Cassazione “.. che l’atto terpeutico che ha cagionato la malattia finale sia posto in essere al fine di guarirne altra..la condotta del medico che intervenga con esito infausto su paziente che abbia espresso il dissenso nei confronti del tipo d’intervento chirurgico rappresentatogli, deve essere qualificata come dolosa e non colposa..”