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Facebook e privacy: No alla pubblicazione di foto senza il consenso espresso della persona ritratta (Trib. di Napoli, sentenza 31.07.2014)

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05/09/2014

 

Il Tribunale di Napoli, pendente un giudizio di separazione, esamina uno dei primi casi di richiesta di rimozione delle immagini di un marito dal profilo facebook della moglie e approfondisce la tematica del diritto all’immagine e alla riservatezza alla luce dei nuovi strumenti tecnologici.

Le fotografie riprendevano marito e moglie in atteggiamenti affettuosi in luoghi di vacanze o ricorrenze familiari.

La moglie  attraverso la pubblicazione delle sopra citate fotografie ha violato la normativa in materia di diritto all’immagine (art. 10 c.c.; art. 96-97 della legge 22 aprile 1941, n. 633) in quanto ha pubblicato le fotografie senza il consenso della persona ritratta: il marito.

Il sopra citato art. 96 della legge 633/1941 prevede, infatti, che «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa».

Secondo il giudice il ricorrente ha prestato il suo consenso alla riproduzione della fotografia ma non alla pubblicazione delle stesse.

L’inserimento delle fotografie su un social network equivale, secondo il giudice, ad una “pubblicazione” in quanto potenzialmente idonea a consentire la visione delle fotografie ad un pubblico indifferenziato di   differenza dell’inserimento in un album o in una cornice di casa conservati a casa.

Il giudice ha pertanto condannato la resistente a rimuovere le fotografie da facebook.

L’ordinanza conferma l’interpretazione rigorosa del consenso al ritratto e all’immagine: il diritto all’immagine è, infatti, un diritto assoluto che non può essere oggetto di utilizzo da parte di soggetti terzi senza il consenso dell’interessato.

L’ordinanzain esame è molto interessante in quanto il giudice ha cercato diinterpretare la normativa sul diritto all’immagine alla luce dellenuove tecnologie e dell’utilizzo dei social media.

Ildato personale come tale può essere trattato solocon il consenso espresso dell’interessato (eè ammesso il consenso tacito o implicito che è invece ammesso per il diritto all’immagine!

(V. per approfondimenti: Trib. Roma 12 marzo 2004)


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AUTORE - Studio Legale Albini