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FARSI LICENZIARE PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

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Licenziamento per assenza ingiustificata e assegno di disoccupazione Naspi.

 

  1. Quand’è che il lavoratore ha diritto di percepire l’assegno di disoccupazione (Naspi).

  2. Licenziamento per “assenza ingiustificata”.

  3. Cosa rischia il lavoratore che si fa licenziare per assenza ingiustificata “pilotata” per percepire l’assegno di disoccupazione.

 

 

1. Quand’è che il lavoratore ha diritto di percepire l’assegno di disoccupazione (Naspi).

 

La Naspi è l’assegno mensile erogato dall’Inps a chi resta senza lavoro per un massimo 2 anni.

Ne hanno diritto i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro e, tra questi, pertanto i lavoratori licenziati, anche qualora abbiano subito un licenziamento per “giusta causa” (ovvero per inadempienza e/o colpa del lavoratore stesso).

Per poter richiedere l’assegno di disoccupazione Naspi bisogna avere almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

 

2. Licenziamento per “assenza ingiustificata”.

 

Tra i licenziamenti per “giusta causa” (che quindi danno luogo a uno stato di disoccupazione involontaria ai fini del diritto alla Naspi) rientra il “licenziamento per assenza ingiustificata“.

Il lavoratore che si assenti dal lavoro deve comunicare preventivamente l’assenza al datore di lavoro, o al più tardi il giorno stesso in cui intenda assentarsi.

Laddove si assenti senza comunicare al datore di lavoro il motivo commette un illecito disciplinare potrà essere sanzionato.

Nei casi più gravi potrà essere anche licenziato, potendo l’assenza ingiustificata configurare una “giusta causa” di licenziamento.

Il Contratto Collettivo di lavoro indica espressamente le sanzioni applicabili all’”assenza ingiustificata” e il numero massimo di assenze ingiustificate oltre il quale, per l’appunto, si può incorrere nel licenziamento.

 

 

3. Cosa rischia il lavoratore che si fa licenziare per assenza ingiustificata “pilotata”per percepire l’assegno di disoccupazione.

 

E’ stata pratica a volte abusata quella del lavoratore che si assenta volontariamente dal luogo di lavoro, apparentemente senza motivo (senza mandare certificati medici o altre comunicazioni all’azienda), ma al solo fine di ottenere un “licenziamento per assenza ingiustificata”.

 

Tale condotta in quanto elusiva è molto rischiosa e può essere sanzionata e il lavoratore potrebbe perdere il diritto ad accedere alla naspi.

 

Questo è quanto è stato stabilito da recenti sentenza della Cassazione e prima dal Tribunale di Udine che hanno precisato come comportamenti di questo tenore siano da ritenere completamente elusivi, tanto nei confronti del datore di lavoro che è costretto a pagare il ticket licenziamento (fino ad un importo di 1.360 euro per i rapporti di lavoro che durano da almeno 3 anni) quanto nei confronti dell’Inps (poiché per l’appunto la Naspi è prevista a favore di lavoratore che perda involontariamente il posto di lavoro e certamente assentarsi volontariamente per perdere il posto di lavoro non è una perdita involontaria ma “pilotata”).

 

Infatti, l’Azienda, in questi casi, da un lato, ha diritto a ottenere dal lavoratore il risarcimento del danno pari all’importo del ticket Naspi versato all’Inps (la volontà di cessare il rapporto è difatti riconducibile al lavoratore, assentatosi deliberatamente al solo fine di farsi licenziare e poter così avere diritto alla Naspi), dall’altro lato, potrebbe dare all’Inps comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per “dimissioni volontarie” dando così origine a un contenzioso che potrebbe portare al mancato accesso alla Naspi.

 

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AUTORE - Marcello Albini