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FECONDAZIONE ETEROLOGA: INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DELLA LEGGE 40/2004 Corte Costituzionale , comunicato stampa 09.04.2014

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10/04/2014

 

Cade il divieto assoluto della fecondazione eterologa (artt. 4 e 9, L.40/04) cioè eseguita mediante utilizzo di materiale genetico di terzo donatore nei casi in cui uno dei due partner è sterile, e, per concepire un bambino, vi è necessità di ricorrere a spermatozoi o a ovociti ”esterni” alla coppia.

La pratica era fino ad oggi vietata in Italia.

I fautori del divieto sostenevano che la PMA eterologa violerebbe il diritto del nato all’identità genetica e comporterebbe rischi di commercializzazione del corpo umano, mentre il quadro normativo a livello europeo ammette e regola in quasi tutti i paesi la PMA eterologa.

La Corte Costituzionale ha ritenuto il divieto incostituzionale per violazione artt 2,3,13,32 Cost. (in linea con quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nel 2009 secondo la quale vi era violazione degli artt 8 “liberta scelte vita privata e familiare” e 14 “divieto di discriminazione” della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo).

L’eliminazione del divieto di fecondazione eterologa in Italia consentirà di evitare d’ora innanzi i fenomeni di turismo procreativi all’estero come accade oggi.


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AUTORE - Studio Legale Albini