Femminicidio: il testo coordinato del decreto contro la violenza di genere Decreto Legge , testo coordinato 14.08.2013 n° 93 , G.U. 16.08.2013
17/10/2013
Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l’obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. E’ quanto contenuto nel Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242.
Il decreto mira arendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di “maltrattamenti in famiglia”, “violenza sessuale” e di atti persecutori (“stalking”).
Vengono quindi inasprite le pene quando:
– il “delitto di maltrattamenti in famiglia” è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
– il delitto di “violenza sessuale” è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
– il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.
Un secondo gruppo di interventi riguarda il “delitto di stalking”:
– viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi da chiunque con strumenti informatici o telematici;
– viene prevista l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei casi di gravi minacce ripetute (ad esempio con armi).
Sono previste poi una serie di norme riguardanti i “maltrattamenti in famiglia”:
– viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
– viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
– si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero possa richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Infine, è stabilito che i reati di “maltrattamenti ai danni di familiari” o conviventi e di “stalking” sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.