DDL Pillon: fine dello strapotere materno
Il 10 settembre verrà discusso in senato il Disegno di Legge a firma dell’Avvocato Simone Pillon (DDL Pillon) recante Norme in materia di affido condiviso nelle coppie divorziate, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.
La legge si presenta come “rivoluzionaria”, in quanto , nelle intenzioni vuole mettere fine allo “strapotere” delle madri e restituire ai figli di separati e divorziati entrambi i genitori, sul presupposto che la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli, anche quando la loro unione è finita, sia condizione indispensabile al loro benessere e salute.
Ma vediamo cosa prevede in concreto il Disegno di Legge:
1. introduzione della mediazione civile obbligatoria tra i coniugi divorziati per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
2. l’equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, ovvero tempi paritari di permanenza dei figli c/o ciascun genitore;
3. mantenimento in forma diretta senza automatismi;
4. contrasto dell’alienazione genitoriale.
Andiamo con ordine.
1. I genitori di minorenni che vogliono separarsi devono iniziare un percorso di “mediazione familiare” con a un esperto qualificato dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico.
2. Il punto saliente della riforma. Va premesso, infatti, come sebbene nel 2006 sia stato introdotto il principio dell’affido “condiviso” e/o della “bigenitorialità”, tali principi siano rimasti di fatto inapplicati, ovvero meri principi sulla carta continuando i Tribunali a collocare i figli minorenni presso la madre a spese dei padri e riducendo la presenza dei padri in termini da compromettere un vero esplicarsi di rapporto padre-figlio (l’affido a tempi paritetici è stimato intorno all’1-2 per cento). Con la riforma (DDL Pillon) ai figli dovrà essere garantita la permanenza presso ciascun genitore di almeno 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti. La legge si presta però a 2 critiche, in quanto non distingue in base a fascie di età, mentre un minorenne (o anche un neonato) certo ha, nelle varie fasi di sviluppo, esigenze diverse anche rispetto alla quantità di relazione con le figure genitoriali; prevede, inoltre, che chi non ha la possibilità di ospitare il figlio in spazi adeguati non ha il diritto di tenerlo con sé secondo tempi “paritetici ed equipollenti” e ciò potrebbe vole dire impedire al genitore meno abbiente il diritto alla bigenitorialità che si vorrebbe attribuire.
3. Sarà abolito anche l’assegno di mantenimento oggi versato da un genitore all’altro per la prole (senza avere contezza di che fine facciano i soldi): ogni genitore pagherà direttamente le spese per il figlio in proporzione ai propri redditi. In altre parole: “si divideranno nel piano genitoriale le spese del figlio per capitoli, uno per esempio pagherà la piscina, l’altro le spese scolastiche, dividendosi in questo modo, anche con un criterio di proporzionalità, le spese: ogni genitore saprà che ogni centesimo che lui versa, sarà per il figlio”.
4. La legge prevede un “piano genitoriale concordato” tra genitori finalizzato al contrasto della cosidetta ”alienazione familiare”, ovvero della manipolazione psicologica con cui un genitore allontanerebbe (“alienerebbe”) i figli dall’altro genitore.
Da non sottovalutare neppure le norme sulla casa: se la casa viene, in via del tutto eccezionale, assegnata a uno dei due genitori, costui deve versare all’altro un’indennità di occupazione che, però, sarà soggetta a tassazione.
Per tutti i motivi sopra descritti il DDL Pillon si presenta come rivoluzionario.
©opyright Studio Legale Albini & Partners