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FOCUS DIRITTO DEL LAVORO: Prescrizione dei crediti di lavoro subordinato, cosa c’è da sapere

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14/10/2013

 

Abbiamo un credito di lavoro subordinato che si stà trascinando da tempo?

Sarà allora opportuno conoscere i termini di prescrizione del nostro diritto e cosa succede nel caso in cui non ne si chieda l’adempimento nei “modi” e nei “tempi” di legge.

Sì, perchè non basta avere un diritto, bisogna anche chiederne formalmente l’adempimento entro il termine previsto dal nostro legislatore al fine di evitare che sul diritto cali la prescrizione.

Intanto va fatta una distinzione tra:

 

1) prescrizione estintiva.

E’ quella prescrizione che comporta l’estinzione definitiva del diritto se non lo si esercita per il tempo predeterminato dalla legge).

Il termine di prescrizione estintiva dei crediti di lavoro è di 5 anni (per le retribuzioni con cadenza periodica annuale o anche inferiore, nonchè per il tfr).

 

2) prescrizione presuntiva

E’ quella che comporta una “presunzione” fino a prova contraria di adempimento dell’obbligazione trascorso il tempo previsto dalla legge.

Si badi, la prova contraria idonea a vincere la presunzione potrà essere solo la confessione e/o giuramento giudiziale del datore di non avere adempiuto. Viene da sè che è una controprova ardua da dare.

Il termine di prescrizione presuntiva dei crediti di lavoro è:

1 anno se la retribuzione ha peridicità inferiore al mese,

3 anni se la retribuzione ha peridicità superiore al mese.

 

Decorrenza del termine: i termini di prescrizione iniziano a decorrere:

– dalla scadenza della retruzione periodica o dal compimento delle prescrizione: per i rapporti di lavoro non assistiti dalla “Tutela reale” in caso di licenziamento ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori;

– dalla cessazione del rapporto di lavoro se lo stesso non è assistito da tutela reale in caso di licenziamento (Corte Cost. n. 10.6.66. n. 63 e Corte Cost. 12.12.72, n. 174).

 

3) prescrizione dei crediti contributivi: si prescrivono nel termine di 5 anni dal momento in cui i singoli contributi sono dovuti (n.b. secondo l’orientamento oggi prevalente la denuncia del lavoratore di omesso versamento dei contributi è idonea a prolungare il termine di prescrizione da 5 a 10 anni solo se manifestata prima del termine di prescrizione di 5 anni)

 

4) danno pensionistico da omissione contributiva: 10 anni


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AUTORE - Studio Legale Albini