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FOCUS DIRITTO DI FAMIGLIA: Rilevanza giuridica del rapporto di convivenza

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15/04/2013

 

La convivenza di fatto è una realtà sempre più caratterizzante la nostra società, tanto che si potrebbe forse dire che al “modello costituzionale” di famiglia fondata sul matrimonio si sia affiancato (quasi con pari rilevanza e dignità almeno nei numeri) un “modello (per così dire) liquido” di famiglia (di fatto) fondata sulla convivenza caratterizzata dall’intento di una reciproca collaborazione nonchè dotata dei caratteri della stabilità.

Tale stato di fatto ha portato giurisprudenza, in primis, e legislatore, poi, ad occuparsi sempre più del rapporto di convivenza (forse oggi un secondo genere di famiglia), attraverso sentenze e leggi che hanno dato, per l’appunto, rilevanza (anche) giuridica a un fenomeno di rilevanza sociale.

Ed infatti, ne sono esempi normativi:

• l’art. 342 c.c. sugli ordini di protezione anche del convivente contro gli abusi familiari;

• gli art. 417 c.c. e art. 408 c.c. sull’amministrazione di sostegno che introducono accanto al coniuge la persona “stabilmente convivente”;

• l’art. 44, l. 184/1983 permette in alcuni casi l’adozione anche a chi non è coniugato;

• in materia di procreazione assistita anche le coppie conviventi non coniugate possono accedere alle tecniche.

A livello giurisprudenziale è ormai acquisito il diritto del partner che conviva more uxorio ad essere risarcito in caso di morte del compagno, sia per il danno morale sia per il danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico, sempre che la relazione sia caratterizzata da stabilità e mutua assistenza morale e materiale (Cass. Civ.n. 23725/2008).

Anche il convivente more uxorio affidatario di prole naturale, succede nel contratto di locazione stipulato dal defunto convivente ai sensi della legge n. 392/78.

La tutela scaturisce dalla considerazione che (anche) la famiglia di fatto può essere considerata come “formazione sociale” riconosciuta dal diritto (art. 2 Cost.) che diventa fonte di doveri morali e sociali per ciascun convivente nei confronti dell’altro (Cass. Civ. n. 14343/2009).

Pur riconoscendo la non equiparazione alla famiglia fondata sul matrimonio, tuttavia la giurisprudenza e il legislatore non hanno potuto non adeguare il diritto di famiglia ad un mutato sentire della società ed ad un evolversi della stessa.

A cura dell’Avv. Maria Cristina Camodeca (avente come attività di esercizio prevalente il “Diritto della Famiglia e delle persone“, giuste autorizzazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 08.042013 e 27.02.2012), Studio Legale Albini & Partners.


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AUTORE - Studio Legale Albini