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FOCUS Lavoro: il licenziamento del dirigente (disciplina)

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10/02/2015

 

Al licenziamento del dirigente privato non si applicano le regole legali proprie dei lavoratori ordinari.

Infatti, se per gli ordinari rapporti di lavoro, il licenziamento può avvenire solo per “giusta causa” o “giustificato motivo”, nel caso dei dirigenti è sufficiente che sia “giustificato” (non arbitrario), ovvero coerente e sorretto da ragioni apprezzabili sul piano del diritto.

Il che significa che il datore è tenuto soltanto (ma comunque) a rispettare i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto con il dirigente, mentre al giudice spetta solo una valutazione globale delle ragioni che hanno portato il datore al licenziamento: ragioni che non possono essere arbitrarie, ma devono riferirsi a circostanze idonee a turbare il legame di fiducia con il datore.

In via generale, dal momento che non è prevista per il dirigente l’applicazione della normativa relativa ai licenziamenti individuali, la tutela del dirigente contro il licenziamento ingiustificato è, dunque, rimessa ai contratti collettivi, mediante l’introduzione di una regola che impone la “giustificazione necessaria”.

La sanzione prevista dai contratti collettivi per il licenziamento ingiustificato del dirigente consiste nell’obbligo del datore di lavoro di pagare la cosiddetta “indennità supplementare“, di cui è fissata la misura minima, di norma rapportata all’indennità di preavviso, e quella massima espresse entrambe in un determinato numero di mensilità di retribuzione. Alcuni contratti, come noto, aumentano l’importo dell’indennità in considerazione dell’età del dirigente.

L’importo dell’indennità supplementare, oscilla, così, a seconda dei diversi contratti e della anzianità di servizio ed età del dirigente, da un minimo pari a circa 10 mensilità ad un massimo pari a circa 30 mensilità.

Per i Dirigenti pubblici valgono, in linea di principio, le regole sopra ricordate ma con alcune importanti eccezioni e peculiarità, tra cui quella relativa alla possibilità di chiedere, in caso di licenziamento illegittimo, la reintegra sul posto di lavoro.

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AUTORE - Studio Legale Albini