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FOCUS: Limiti e rischi della consulenza medica e della diagnosi telefonica: può il medico prescrivere un farmaco al telefono e non effettuare la visita domiciliare richiesta?

  |   Diritto Sanitario, Tutte le News

07/09/2012

 

La condotta del medico (in servizio di guardia medica e/o medico di famiglia) che non aderisca alla richiesta d’intervento domiciliare urgente e si limita a consigliare per via telefonica un farmaco, può, (in astratto) configurare il delitto di “rifiuto d’atti d’ufficio”.

Ovviamente andrà considerato caso per caso, ma tele principio è stato ribadito con la sentenza della Cassazione Penale n. 12143 del 19.03.2009 con riferimento ad un caso nel quale ” … la visita domiciliare appariva tanto più necessaria in quanto si trattava di un paziente che, per la sua tenera età, non era in grado di riferire la condizione di malessere, quindi sussisteva il pericolo che il sanitario, affidandosi al sintomo riferitogli dalla madre, potesse incorrere in un errore diagnostico ..”.

Rimane pertanto corretto affermare che se il medico prova di avere giustamente valutato le informazioni avute per telefono e ritiene che non vi sia urgenza, può non recarsi al domicilio del paziente.

Infatti sempre la Cassazione, nella sua sentenza n. 38623 del 2009 ha evidenziato che va’ riconosciuto al medico il compito di valutare la necessità della visita richiestagli (tale valutazione deve però essere eseguita con particolare prudenza in quanto è prevista come condotta “normale” l’effettuazione degli interventi richiesti).

Con la sentenza n. 9279/2003 la Cassazione penale ha evidenziato come colposa, quindi fonte di responsabilità, la condotta del medico che in presenza di una situazione patologica non di sua pertinenza si limiti a consultare lo specialista per telefono, senza richiedere la visita e gli esami clinici.


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AUTORE - Studio Legale Albini