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FOCUS: Morte – Danno parentale – coniuge traditore e/o amante della vittima – Risarcimento

  |   Diritto di Famiglia e delle Persone, Tutte le News

18/01/2013

 

In caso di morte di un familiare è figura pacifica in giurisprudenza il c.d. “danno parentale da perdita del congiunto” in capo ai familiari superstiti.

Ma cosa succede per le ipotesi ad esempio di un marito traditore e/o di un amante ?

Hanno tali soggetti diritto ( ugualmente e/o anch’essi ) al risarcimento del danno c.d. parentale.

In termini gerale anche il coniuge traditore o l’amante della vittima, ove si dia la dimostrazione del legame affettivo profondo con la vittima, non possono non essere esclusi dalla tutela risarcitoria, invocando una situazione “contra jus” in violazione, per il coniuge traditore, degli obblighi nascenti dal matrimonio, sanciti dall’art. 143 c.c. e, per l’amante, da una generica situazione “contra jus” relativa al rapporto con una persona sposata.

Il coniuge traditore può essere titolare del diritto alla reintegrazione non patrimoniale per l’eventuale danno subito a seguito della morte dell’amante e viceversa, rilevando, ai fini risarcitoti, la perdita di utilità collegate alla persona di rilievo costituzionale.

A questo punto, per l’amante la remora alla richiesta risarcitoria ed alla instaurazione del relativo giudizio sarà costituita solo dal rendere pubblico un “legame irregolare”, mentre va detto che nel giudizio sarà fondamentale ai fini di un maggiore risarcimento dare prova della maggiore intensità del rapporto affettivo, ad esempio provando e documentando la durata nel tempo del rapporto adulterino.


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AUTORE - Studio Legale Albini