Focus RESPONSABILITA’ MEDICA: Risarcibilità del danno da mancata nascita del congiunto
13/11/2012
E’ giurisprudenza consolidata quella per cui la perdita del rapporto parentale dà luogo alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto, attinente, all'”intangibile sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, nonché all’inviolabile libertà di piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana all’interno della famiglia, così come intesa e tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2557).
Ma cosa succede laddove l’evento dannoso consista – invece – nella mancata nascita di un congiunto?
In tal caso la giurisprudenza esclude il risarcimento da lesione del rapporto parentale vero e proprio, posto che tale rapporto non può dirsi ancora esistente nella sua accezione tradizionale, ma ammette che tale evento possa divenire rilevante ai fini risarcitori, sotto il profilo del danno morale, come sofferenza psichica correlata alla delusione e alla frustrazione delle aspettative connesse all’attesa del nascituro.
I soggetti legittimati a formulare la richiesta risarcitoria, sono certamente in primo luogo, i genitori, per i quali la mancata nascita del figlio costituisce indubbia fonte di sofferenza (alla madre viene assegnata una somma più alta, sul presupposto che la donna abbia subito un danno più grave, avendo vissuto in prima persona e sulla propria pelle i momenti drammatici che hanno proceduto il decesso del nascituro) ma anche i nonni, laddove il giudicante ha ritenuto di fondare la condanna risarcitoria in loro favore sulla base della considerazione che ” … può ritenersi comunemente noto che proprio i nonni attendano con particolare desiderio la nascita del nipote, col quale dopo la nascita viene ad instaurarsi relazione privilegiata … una particolare relazione affettiva, fonte di vicendevole felicità e gratificazione …” (Trib. Mantova, sent. 25 gennaio 2006).
a cura dell’Avv. Marcello Albini, Studio Legale Albini & Partners