Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita (Cass. civ., sez. III, sent. 17.07.2014 n° 16401)
02/09/2014
Ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la paziente che, per errore del ginecologo, scopre di essere in stato interessante quando ormai è troppo tardi per interrompere la gravidanza.
E’ quanto statuito dalla Corte diCassazione, sez. III Civile, nella sentenza 17 luglio 2014, n. 16401.
Nel caso in oggetto, una paziente convenne dinanzi al Tribunale di Milano il proprio ginecologo, in quanto quest’ultimo, sbagliando la diagnosi, non disse per tempo alla donna che era incinta. Quando la gestante scoprì di essere in stato di gravidanza, era ormai trascorso il termine entro cui la legge consente l’aborto.
Il Tribunale adìto giudicò sussistente la responsabilità del ginecologo, e riconobbe all’attrice il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, scaturito dalla “violazione del diritto della donna ad essere informata”.
Tuttavia, non fu accolta la domanda di liquidazione del danno patrimoniale consistente negli oneri di mantenimento del figlio, in quanto il giudice di prime cure ritenne “non provata l’esistenza di una volontà abortiva della donna, nell’ipotesi in cui fosse stata tempestivamente informata”.
La Suprema Corte, ha condiviso la decisione del giudice di merito, il quale pur valutando come risarcibili i danni derivanti da fatto illecito, nel caso in oggetto ha ritenuto che non fosse stata fornita alcuna prova che la donna avrebbe deciso di interrompere la gravidanza, quand’anche fosse stata informata del suo stato, tempestivamente.