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Grava sul conduttore d’immobile in locazione ad uso diverso dall’abitativo verificare che il bene sia idoneo all’uso (Cass. Civ. sent. n. 1735/2010)

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02/03/2011

 

Nei contratti di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente è necessario per lo svolgimento di una determinata attività e per ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative a tal fine indispensabili.

E’ questo quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza in esame.

Ne deriva che:

a) in linea di principio, sul locatore non grava l’onere di conseguire tali autorizzazioni;

b) ove il conduttore non riesca a ottenere le licenze prescritte dalla legge, non si configura alcuna responsabilità del locatore per inadempimento, anche se il diniego di rilascio sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato;

c) affinchè possa configurarsi la responsabilità del locatore, è necessario che questi si sia espressamente obbligato a procurare al conduttore le autorizzazioni amministrative. A tal fine non è neppure sufficiente citare nel contratto l’attività specifica che dovrà essere ospitata nell’immobile. La menzione di un certo uso, infatti, non comporta di per sè che il locatore abbia promesso che il bene sia idoneo a quell’utilizzo.

In senso conforme Cass. civ. sez. III, sentenza n. 5836/2007. Contraria Cass. civ. n. 7081/2006

Nota

Il diniego dell’autorizzazione, pur non configurando un inadempimento del locatore, potrebbe consentire al conduttore di recedere dal contratto per <<gravi motivi>> ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 della Legge n. 392/78, con preavviso di almeno 6 mesi.


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AUTORE - Studio Legale Albini